Procedure troppo lente, interviene ANAC

Procedure troppo lente, interviene ANAC. L’ANAC ha rilevato alcune gravi criticità nell’operato di ANAS, che non ha assegnato ben 51 appalti per un importo complessivo di oltre 800 milioni di euro. Lo evidenzia con la delibera n.78 del 16 febbraio 2022, ad oggetto “Indagine conoscitiva sulle Opere Pubbliche pervenute alla fase di aggiudicazione e non consegnate nei tempi previsti e/o in ritardo rispetto alle originarie previsioni – Appalti ANAS di importo superiore alla soglia europea non aggiudicati entro i termini di cui all’art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76”, che fa seguito alla denuncia di ANCE, con la quale è stato evidenziato il sostanziale “blocco” di alcuni appalti che, nonostante fossero stati banditi prima della pandemia, non erano stati avviati, con grave sofferenza economica per gli operatori economici del comparto.

Inerzia Stazioni appaltanti: interviene ANAC

In particolare, ANCE nella propria nota aveva rilevato il sostanziale disattendimento delle indicazioni fornite dall’articolo 8, commi 2 e 3 del Decreto Semplificazioni, il quale prevede che le procedure di gara per le quali il termine per la presentazione delle offerte risultava scaduto entro il 22 febbraio 2020, dovevano essere aggiudicate entro la data del 31 dicembre 2020, come pure dovevano essere stipulati i contratti applicativi dei contratti quadro già aggiudicati entro la stessa data.

Dalle note di risposta ricevute da ANAS è emerso che ad aprile 2021 ben 51 accordi quadro, di importo sopra soglia comunitaria, per un valore complessivo di 800 milioni di euro, si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3 del Decreto Semplificazioni, ma che non erano stati aggiudicati entro il 31/12/2020 come prescritto dalla norma. Secondo l’Ente, la mancata aggiudicazione andava ricondotta alle problematiche dell’emergenza COVID, che avevano comportato esigenze riorganizzative per consentire la gestione delle gare in streaming al fine di garantire la medesima trasparenza delle ordinarie sedute pubbliche.

Le criticità riscontrate

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha specificato che, pur comprendendo le problematiche riscontrate da ANAS nel periodo emergenziale, la S.A. non si è adeguatamente attivata per adempiere compiutamente al dettato del Decreto Semplificazioni, evidenziato in particolare alcune criticità:

  • la lentezza dello svolgersi delle procedure, che ha scoraggiato la partecipazione degli operatori;
  • l’errato utilizzo dell’art. 23 comma 3 bis del Codice d.lgs 50/2016, con riferimento a nuove opere da eseguirsi nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria.

In riferimento alla lentezza delle procedure, ANAC ha rilevato che, a causa dell’onerosità nel sostenimento della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), necessaria per la partecipazione alle gare, molte imprese sono state costrette a ritirarsi. Oltretutto la S.A. avrebbe disatteso anche quanto previsto all’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 che deroga all’utilizzo di tale garanzia o eventualmente ne dimezza l’ammontare.

Per quanto riguarda l’art. 23 comma 3 bis del Codice d.lgs 50/2016, la non corretta applicazione della norma, con l’estensione della progettazione semplificata anche a nuovi interventi, solo apparentemente rende più celeri le procedure di aggiudicazione, perché le problematiche progettuali si manifestano comunque a posteriori e possono notevolmente rallentare l’attivazione dei successivi contratti applicativi.

L’aggiudicazione di nuove opere, nonché di interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione anche in caso di ricorso allo strumento dell’accordo quadro. L’assenza di una compiuta progettazione per i predetti interventi è causa di ritardi nell’attivazione dei contratti applicativi, e questo comporta indirettamente un aggravio economico per l’operatore sottoscrittore del contratto quadro: questa ipotesi può scoraggiare la partecipazione alle gare e dunque in definitiva causare una restrizione della concorrenza. Ne è prova la limitata partecipazione alle gare rilevata nelle varie procedure segnalate.

La decisione dell’Autorità

Per tutte queste ragioni, l’ufficio Vigilanza di ANAC ha denunciato:

  • il sostanziale disattendimento di ANAS alle indicazioni fornite dall’articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, cd “Decreto Semplificazion”i;
  • per gli appalti analizzati in sede istruttoria, il generale contrasto dell’operato dell’Amministrazione con i principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016, constatata l’inerzia della S.A nell’espletamento degli adempimenti amministrativi di propria competenza in relazione alle procedure di affidamento;
  • la distorta applicazione dell’art. 23 comma 3 bis del Codice degli Appalti, posto che alcuni interventi previsti in contratto sono identificabili come “nuove opere” e dunque, in quanto tali, necessitavano di preliminare progettazione esecutiva per il loro affidamento;
  • la sussistenza di possibili restrizioni della concorrenza a causa delle criticità sopra rilevate.

 

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