Appalti pubblici e clausole penali: quale imposta si applica?
In caso di Accordo Quadro e Contratti Applicativi stipulati nell’ambito degli appalti pubblici dei “settori speciali” di cui al D.lgs. n. 50/2016, contenenti clausole penali e clausole relative agli interessi di mora, quale trattamento fiscale si applica, in termini di imposta di registro?
Si tratta dell’interessante quesito, oggetto della risposta n. 246/2022 dell’Agenzia delle Entrate, presentato da una società che, con Accordo Quadro, ha affidato un’altra la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e le forniture per la manutenzione di alcune opere civili della rete ferroviaria.
In particolare:
Secondo la Società affidataria dei servizi, l’imposta di registro va versata al momento della stipula dell’Accordo Quadro, mentre non sarebbe dovuta nel caso di sottoscrizione dei Contratti Applicativi. In questo secondo caso, il contribuente sarà tenuto a versare l’imposta più onerosa, calcolata in misura proporzionale al valore dell’atto registrato, solo in caso di attivazione delle clausole relative a penali e interessi di mora, ossia di inadempimento e/o tardivo adempimento.
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come previsto dall’art. 1382 c.c., la Clausola Penale è una pattuizione “… con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell’adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Secondo la dottrina civilistica, la clausola penale:
Ciò premesso, con riferimento al trattamento ai fini fiscali della Clausola Penale inserita nei Contratti Applicativi descritti, l’Agenzia ha precisato che, trattandosi di una clausola che accede a contratti a prestazioni corrispettive, occorre preliminarmente accertare se questa pattuizione possa considerarsi alternativamente, per le finalità di cui all’imposta di registro:
A questo proposito, si possono distinguere due fattispecie:
Nel caso in esame, la Clausola Penale è stata apposta per volontà delle parti e non sulla base di un obbligo normativo. A questo proposito,il Fisco ha richiamato il parere ANAC del 4 dicembre 2008, ove è stato osservato che “L’articolo 133, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, ai sensi del quale i progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali, non trova applicazione con riferimento ai contratti pubblici relativi ai settori speciali; per questi ultimi, infatti, valgono le sole norme dei settori ordinari richiamate dall’articolo 206, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tra le quali non figura il citato articolo 133“.
Ne deriva che, dato che la Clausola Penale è un elemento apposto per volontà delle parti, stante l’assenza di un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed inscindibile tra la stessa e il contratto cui accede, trova applicazione, l’articolo 21, comma 1, del TUR, il quale dispone che “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.
Per quanto riguarda termini e modalità di registrazione dei Contratti Applicativi contenenti la Clausola Penale, l’Agenzia fa presente che, a norma dell’articolo 5, comma 2, del TUR, “le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Nel caso in esame, in considerazione del fatto che la Clausola Penale non rappresenta, come detto, una disposizione soggetta a IVA, si produce l’effetto dell’obbligo di registrazione in termine fisso del Contratto Applicativo.
In riferimento alla misura dell’imposta di registro dovuta in sede di registrazione del Contratto Applicativo l’Agenzia stabilisce che:
Infine, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione dell’Accordo Quadro, l’Agenzia ricorda che esso, ai sensi dell’articolo 3, co.1, lett. iii), del d.lgs. n. 50 del 2016 è “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Inoltre come da delibera n. 77 del 16 giugno 2018 dalla Sezione di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, l’accordo quadro :
Facendo riferimento a queste considerazioni, il Fisco ritiene che l’accordo quadro non rientri tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del TUR e che potrà essere registrato volontariamente ai sensi dell’articolo 8 del TUR. Inoltre, non si applica quanto disposto dall’art. 21 del TUR che disciplina le ipotesi in cui le disposizioni eventualmente connesse siano presenti nel medesimo atto e non, come nel caso di specie, in atti distinti.
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