Carenza di adeguato livello di progettazione, documentazione di gara incompleta, violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio. Sono diverse le contestazioni che, con la delibera n.329 del 13 luglio 2022, ANAC ha presentato a RFI, in riferimento a una procedura del valore di circa 850 milioni di euro inerente interventi di soppressione dei passaggi a livello.
La questione nasce a seguito di una segnalazione da parte di Associazione Imprese Ferroviarie, in cui è stata contestata l’espressa esclusione di revisione dei prezzi e la disapplicazione dell’utilizzo del prezziario regionale, impedendo all’operatore di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico, oltre a non dare conoscenze precise per lo svolgimento della progettazione esecutiva, a fronte dell’assenza della progettazione definitiva e del progetto di fattibilità tecnica e economica.
Come spiega ANAC, RFI non ha considerato la mancata remuneratività dei posti a base di gara, e le approssimazioni che si riscontrano nell’elaborazione degli atti e delle procedure; inoltre non si è tenuto conto delle clausole di revisione dei prezzi, previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), già al momento dell’indizione della procedura di gara e che rappresenta un tema oggi di particolare rilevanza, a fronte agli aumenti dell’energia e delle materie prime e all’inflazione galoppante.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha anche riscontrato l’applicazione impropria del regime derogatorio del Codice degli Appalti previsto dall’art. 2, c. 4 del Decreto Legge n. 76/2020, utilizzando la clausola di “estrema urgenza per l’emergenza sanitaria”, senza che vi fossero le condizioni. La deroga va riferita ai casi di cui al comma 3, non rinvenibili nell’ambito dell’indizione della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro in esame, non prospettandosi situazioni di estrema urgenza.
Non solo: ANAC non ha rilevato un’adeguata progettazione idonea a soddisfare la corretta definizione dell’oggetto dell’appalto, con violazione dell’art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici: “è evidente che gli elaborati progettuali posti a base di gara non dimostrano l’avvenuto svolgimento delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della valutazione delle interferenze, la mera localizzazione delle opere e la possibilità di desumere la sussistenza di falde acquifere dall’esame della documentazione tecnica reperibile sui siti istituzionali, in assenza dello svolgimento di concreti accertamenti. Peraltro, gli elaborati progettuali in atti non evidenziano puntualmente i lavori a farsi, risultando assente ad esempio, l’individuazione delle interferenze e degli espropri che si renderanno necessari per realizzare il piano viario a servizio delle opere in esame”.
Infin, la scorretta determinazione dell’importo posto a base di gara per i singoli lotti determina una possibile violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio e conseguente approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto.
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