Favorire la partecipazione dei privati ai progetti del PNRR. Con questo obiettivo, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato la delibera 432/2022, che limita i vincoli nell’utilizzo del partenariato pubblico privato.
In base al Codice Appalti, nelle operazioni di partenariato pubblico privato, i costi a carico della Pubblica Amministrazione non possono superare il 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
L’Anac, con un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio, ha stabilito che questo limite non vale per i fondi del PNRR, che in molti casi sono a fondo perduto.
L’Anac nella delibera spiega che “se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del PNRR, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”.
In una nota l’Anac spiega che “uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni”.
Per fornire la sua spiegazione, l’Anac ha richiamato il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), e il codice dei contratti pubblici italiano.
Il manuale Eurostat, si legge nella nota dell’Anac, specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria.
Il Codice appalti, continua l’Anac, suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee.
L’Anac conclude che, se si distinguono le risorse europee a fondo perduto (grants) e i prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.
Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti.
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