Dopo l’aggiudicazione di un appalto, un Consorzio Stabile può sostituire la ditta esecutrice individuata in fase di gara? Sulla questione è intervenuto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con il parere del 19 settembre 2022, n. 1510.
Il Ministero ha nello specifico richiamato l’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che al comma 2 individua il consorzio stabile tra gli operatori economici per gli affidamenti. Inoltre ha evidenziato che, ai sensi del comma 7bis dell’art. 48 dello stesso codice, le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia di RTI, si applicano anche a questi soggetti: “…7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”.
Come anche confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sostituzione dell’impresa consorziata designata ai fini dell’esecuzione è ammissibile a condizione che:
Questo implica che, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti, la stazione appaltante può proseguire il rapporto contrattuale con un altro operatore economico.
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