Sin dalla Legge n. 109/94, la progettazione è sempre stata articolata su tre livelli che costituiscono «successivi approfondimenti tecnici». Articolazione che è stata ripresa all’interno del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nell’art. 23.
I 3 livelli di progettazione contenuti all’interno dell’attuale Codice dei contratti hanno differenti scopi e funzioni:
Livelli che hanno un sempre maggior grado di dettaglio e di precisione sia dal punto di vista tecnico che economico.
Tali livelli di progettazione potrebbero subire una “sforbiciata” all’interno della prossima riforma del Codice dei contatti che al momento è ferma ad uno Schema preliminare predisposto dal Consiglio di Stato.
Uno schema preliminare che evidentemente ha preso in considerazione uno dei princìpi e criteri direttivi contenuti all’interno della legge delega n. 78/2022 che all’art. 1, comma 2, lettera q) prevede la:
semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L’art. 41 dello schema predisposto dal Consiglio di Stato definisce due livelli di successivi approfondimenti tecnici:
Il dettaglio dei contenuti dei due livelli di progettazione è rimandato all’allegato XII (non ancora disponibile) che stabilisce anche:
La progettazione in due livelli ha l’obiettivo di assicurare:
Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
Per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.
Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, trasferite all’Agenzia del demanio.
Di regola la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato XII definisce i contenuti minimi del progetto.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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