“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Il contenuto del comma 11 dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici rappresenta senza alcun dubbio il fulcro della sentenza n. 14/5023 del TAR Abruzzo, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un operatoree economico in riferimento alla prosecuzione di un contratto con una Stazione Appaltante alle stesse condizioni economiche previste prima della sua scadenza.
Secondo il ricorrente, la SA non avrebbe potuto disporre la proroga in quanto erano scaduti anche i termini previsti per il contratto “ponte”, di raccordo tra un affidamento e l’altro, senza che una nuova procedura fosse stata indetta.
Sulla questione, il TAR ha appunto ricordato i limiti posti alla proroga tecnica dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che riproduce il divieto di proroga dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi posto dall’art. 23 comma 2 della l. n. 62/2005.
In particolare il comma 11 del citato art. 106 stabilisce che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Nel caso in esame, palesemente non sussistevano le condizioni per disporre la proroga tecnica in quanto:
Pertanto la Stazione Appaltante, esclusa la possibilità di aderire a convenzioni per l’espletamento del servizio e mancando le condizioni per disporre la proroga tecnica del contratto aggiudicato alla ricorrente, non avrebbe potuto far altro che indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale che ammette, in tal caso, il ricorso alla procedura negoziata di urgenza di cui all’art. 57 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, disposizione sostanzialmente riprodotta nell’art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016.
Il ricorso è stato quindi accolto, confermando l‘illegittimità della proroga del contratto disposta dopo la scadenza.
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