Formulazione dell’offerta: le indicazioni percentuali non bastano

Formulazione dell’offerta: le indicazioni percentuali non bastano

La carente indicazione delle quantità incide sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, in quanto impedisce una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara, inficiando, in tal modo, la formulazione dell’offerta.

Comunicazione quantitativi per fomulazione offerta: gli obblighi della Stazione Appaltante

Questa la massima con cui si apre la Delibera del 25 gennaio 2023, n. 33 pubblicata da ANAC come parere di precontenzioso a seguito dell’istanza di un operatore che ha segnalato, nell’ambitoi di una procedura di gara, l’invito da parte della stazione appaltante a presentare l’offerta fornendo solo ai concorrenti solo l’incidenza percentuale delle categorie merceologiche elencate, e comprendenti oltre 600 prodotti. Secondo l’OE una simile modalità avrebbe impedito la partecipazione, in quanto l’omessa indicazione delle quantità non avrebbe permesso di formulare un’offerta consapevole.

Secondo la SA,trattandosi di affidamento di un Accordo Quadro, al quale avrebbero fatto seguito dei contratti specifici, le quantità non avrebbero potuto che essere del tutto indicative e non vincolanti. Pertanto è stato ritenuto maggiormente aderente alla realtà fornire l’indicazione delle percentuali di incidenza delle singole categorie merceologiche sul totale e di avere ricevuto l’assenso da parte di Consip S.p.a..

Non solo: la gara prevedeva una clausola di revisione prezzi che, con cadenza semestrale, consentiva di riallineare i prezzi secondo le variazioni pubblicate dall’ISTAT, motivo per cui l’indicazione delle quantità presunte avrebbe creato un parametro fuorviante soggetto ad oscillazioni.

La delibera ANAC

Sul punto, ANAC ricorda che:

  • ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. iii) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’accordo quadro è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
  • secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro;
  • anche secondo la giurisprudenza amministrativa unico elemento da cui non si può prescindere è l’indicazione del “massimale” che ogni Azienda può chiedere all’appaltatore, poiché la stessa predetermina in modo chiaro il limite quantitativo dello sforzo organizzativo richiesto al fornito.

Nel caso in esame, secondo l’Autorità l’indicazione dell’incidenza percentuale delle macro categorie sarebbe stata troppo poco dettagliata in quanto esse comprendevano un numero elevato di prodotti di cui, non veniva fornita nemmeno una stima del quantitativo, fatto che non avrebbe consentito agli operatori economici un’adeguata ponderazione al fine di formulare offerte consapevoli.

Occorre fornire dati certi per permettere di formulare un’offerta consapevole

ANAC sul punto ha ritenuto che al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza, motivo per cui il criterio utilizzato dalla S.A. non è apparso idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, mentre eta necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno, anche sulla base delle precedenti esperienze.

 

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