Il d.lgs. 36/2023, recante il Codice dei Contratti pubblici 2023, ha dettato nuove disposizioni per i requisiti generali, ovvero i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per la partecipazione alle gare d’appalto, al fine di non incorrere in una causa di esclusione.
Al fine di semplificare e razionalizzare la normativa delle gare d’appalto, nel d.Lgs. n. 36/2023 i requisiti generali sono disciplinati in articoli separati.
Mentre nel d.Lgs. n. 50/2016 c’era un unico e lungo articolo 80 che raccoglieva in modo unitario tutta la disciplina sulle cause di esclusione, nel nuovo codice troviamo:
All’art. 94, dedicato alle cause di esclusione automatica, troviamo i medesimi reati gravi stabiliti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, ma risulta eliminato il riferimento alla «sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.» (c.d. patteggiamento), in conformità con le novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia del processo penale), volto a favorire il ricorso a tale istituto.
Si deve tuttavia rilevare che ai sensi dell’art. 445 comma 1bis c.p.p., la sentenza di patteggiamento, laddove prevede l’applicazione di pene accessorie, è equiparata ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, dove vengono indicate le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’OE., anche la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l’applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all’articolo 94, comma 1, è considerata come fatto idoneo a determinare l’esclusione automatica. Forse per evitare dubbi e fraintendimenti sarebbe stato auspicabile che fosse stato il legislatore ad indicare direttamente tale fattispecie all’art. 94.
L’art. 94, commi 5 e 6 elenca poi ulteriori cause in cui si applica l’esclusione dell’operatore economico, tra cui:
Novità rispetto alla previgente normativa sono:
Rispetto alla previgente disciplina vi sono delle diversità anche con riguardo ai soggetti rispetto ai quali rilevano le cause di esclusione:
L’art. 95 elenca invece i casi in cui sussiste un margine di apprezzamento della stazione appaltante, che quindi è chiamata a valutare, ai fini dell’esclusione, la sussistenza delle seguenti ipotesi:
L’illecito professionale grave, che rientra tra le ipotesi di esclusione “non automatiche”, è ora disciplinato all’art. 98 del d.Lgs. n. 36/2023, che indica tassativamente i casi in cui si può considerare sussistente.
L’art. 98 ultimo comma prevede l’obbligo per la stazione appaltante di motivare il provvedimento di esclusione per illecito professionale in relazione a tutte le seguenti condizioni:
Per ogni elemento integrante l’illecito, al comma 6 è quindi previsto il relativo mezzo di prova.
Così, con riferimento alla contestata commissione di un reato grave di cui all’art. 94 (art. 98 lettera g), vengono indicati, come mezzi di prova:
Come si può notare, trattasi di provvedimenti che non contengono un accertamento definivo – che altrimenti comporterebbe l’esclusione automatica – ma unicamente una mera “contestazione” del reato.
Mentre con riguardo alla lettera h) dell’art. 98, con riferimento alla “contestata o accertata” commissione dei reati meno gravi ivi elencati (es. abusivo esercizio della professione, reati tributari, ecc.), vengono indicati come mezzi di prova:
A ben guardare qui si coglie una incongruenza, laddove la norma al comma 3 prevede la rilevanza anche della mera “contestazione”, mentre non si ritrovano più, tra gli elementi probatori (inizialmente previsti dalla prima bozza di Codice) i seguenti provvedimenti: il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, oppure gli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1 del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale.
Tali provvedimenti di contestazione, tuttavia, sono elencati nel citato provvedimento n. 262 dell’ANAC, come elementi ancora rilevanti ai sensi dell’art. 98 comma 3 lettera h). Ciò suscita qualche perplessità in considerazione del fatto che l’art. 98 dovrebbe tipizzare l’illecito professionale, indicando con certezza le ipotesi in cui si verifica.
Resta ancora quindi aperto qualche quesito, ad esempio: una mera richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. per reati tributari è rilevante o meno? Dalla lettera della norma pare di no, ma l’ANAC pare di diverso avviso.
Ad ogni modo si può affermare con certezza che la mera iscrizione nel registro degli indagati di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale non può più formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un grave illecito professionale (in tal senso anche delibera ANAC n. 397 del 6 settembre 2023).
Uno sforzo in più ci si sarebbe aspettati dal legislatore anche con riferimento al caso di illecito professionale per “condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”.
Tra i mezzi di prova di tale fattispecie vengono indicati “l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”. Resta quindi il dubbio se debbano considerarsi ancora rilevanti i provvedimenti di applicazione delle penali nell’esecuzione di precedenti contratti e se tali penali contrattuali vadano segnalate solo al superamento della soglia dell’1% rispetto al valore dell’affidamento, come statuito dall’ANAC con rifermento alla normativa previgente (Linee Guida ANAC n. 6).
Non resta che attendere le future pronunce giurisprudenziali in materia, che di sicuro forniranno i chiarimenti necessari per applicare nel modo corretto le nuove norme.
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