Valutazione offerta tecnica: l’ultima parola spetta al RUP

Valutazione offerta tecnica: l’ultima parola spetta al RUP

La valutazione dell’offerta tecnica, appannaggio della Commissione giudicatrice., va verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice.

Verifica offerta tecnica: il ruolo del RUP

Piena legittimazione del RUP quindi, a escludere un’offerta presentata in violazione della lex specialis, afferma il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 dicembre 2023, n. 10629, confermando il provvedimento di esclusione nei confronti di un operatore che aveva presentato non una proposta migliorativa, ma una proposta comportante una nuova approvazione del progetto esecutivo, circostanza espressamente vietata nel disciplinare di gara.

L’impresa ricorrente si era collocata al primo posto della graduatoria finale; la commissione di gara aveva giudicato ammissibili le migliorie offerte e aveva anche attribuito il relativo punteggio. Tuttavia, dopo la chiusura delle operazioni di gara, il Rup, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, ha richiamato il disciplinare specificando l’inammissibilità di quelle proposte per le quali si manifestasse la necessità di una nuova approvazione del progetto esecutivo.

Da qui il provvedimento di esclusione, impugnato al TAR ma confermato dal giudice amministrativo, ritenendo che il disciplinare di gara contenesse una espressa previsione in merito alla possibilità, per il Rup, di poter porre in essere l’attività censurata e, nel merito, che la proposta rappresentasse una variante progettuale non ammissibile.

Ok ad esclusione concorrente dopo la valutazione del RUP

Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio di primo grado: secondo quanto previsto dal disciplinare, il Rup poteva adottare provvedimenti di esclusione dalla procedura, come del resto ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza per la quale “Per regola generale (art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata”.

In considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al Rup, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la competenza della commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche “non preclude in astratto che l’inidoneità sul piano tecnico dell’offerta possa essere valutata a posteriori dall’amministrazione”, e “in questo giudizio l’amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice”.

Nonostante l’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice.

Quindi è facoltà del RUP in nome e per conto della stazione appaltante valutare la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto, anche nell’ipotesi di un preliminare esame positivo da parte della commissione giudicatrice.

Peraltro, come confermato da una perizia richiesta in sede giudiziale, l’offerta non era riconducibile né all’organizzazione delle fasi di lavoro, né all’impiego di un mero prodotto o di un macchinario per l’esecuzione di lavorazioni già previste dal progetto a base gara, ma introduceva nuove lavorazioni, in violazione del divieto di varianti sancito dalla lex specialis di gara.

 

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