Niente più ribassi sotto l’”equo compenso” nelle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. Lo prevede, a partire dal 20 maggio 2023, la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 e lo ha recentemente chiarito e ribadito il TAR Veneto con la Sentenza 3 aprile 2024, n. 632 che mette fine ad un “dubbio normativo” sollevato da ANAC.
A ridosso dell’entrata in vigore della Legge n. 49/2023, con l’Atto 27 giugno 2023, il Presidente ANAC Giuseppe Busia aveva affermato “Sull’equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.
Un dubbio che sarebbe stato la chiave di volta della delibera 28 febbraio 2024, n. 101, mediante la quale ANAC ha confermato l’operato di una stazione appaltante che non ha escluso i partecipanti ad una gara di affidamento di servizi di ingegneria e architettura che hanno offerto un ribasso al compenso come calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri). Secondo ANAC “i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e dell’autovincolo impediscono che nel caso di specie possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa disporsi l’esclusione dei concorrenti che precedono l’istante nelle graduatorie dei lotti 1 e 3 per aver formulato un ribasso incompatibile con la L. 49/2023”. Concetto completamente riformato dal TAR Veneto secondo il quale la disciplina di gara deve ritenersi essere stata eterointegrata dalla legge n. 49/2023.
Sciolto il dubbio dell’eterointegrazione dell’equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023 all’interno dei bandi di gara di progettazione, come deve procedere l’amministrazione?
Intanto è bene ricordare che il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) dispone:
Non è, dunque, vietato per la stazione appaltante valorizzare la componente ribasso rispetto all’importo a base di gara calcolato sulla base dei parametri stabiliti dal citato D.M. 17/06/2016.
Occorre, però, tenere a mente almeno due fattori chiave:
Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro “P” non può superare il valore del parametro “P” corrispondente a tale importo.
Il compenso è, quindi, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= ∑ (V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:
Mentre sul parametro CP non sarà possibile formulare alcun ribasso, la competizione sul prezzo si potrà fare sull’importo delle spese e degli oneri accessori.
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