Costi per la sicurezza: possono essere più bassi rispetto ai valori minimi delle Tabelle Ministeriali

Costi per la sicurezza: possono essere più bassi rispetto ai valori minimi delle Tabelle Ministeriali

I valori minimi degli oneri della sicurezza interni calcolati sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento del settore non sono vincolanti per l’operatore economico, che può quindi indicarli anche in misura inferiore.

In questo caso la Stazione Appaltante potrà effettuare una verifica della congruità dell’offerta, senza stabilire a priori l’esclusione e valutando se si tratti di valori anomali o meno.

Costi per la sicurezza: chiarimenti dal TAR sull’uso delle tabelle ministeriali

A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 12 aprile 2024, n. 7269, con cui ha respinto il ricorso presentato da un operatore che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione di un servizio in favore di un altro concorrente che aveva indicato un costo per gli oneri di sicurezza aziendale inferiore a quello minimo previsto nelle tabelle ministeriali di riferimento, di cui al D.M. 21 marzo 2016.

Sul punto, il Collegio ha specificato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente:

  • la congruità degli oneri per la sicurezza interna non può essere ricavata, in modo automatico, dalle tabelle ministeriali, perché queste non costituiscono un parametro uniforme valido per ciascun operatore economico del settore e non rientrano fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
  • l’eventuale sottostima degli oneri di sicurezza possa trovare compensazione anche in altre voci di costo di cui l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile.

Verifica di congruità dell’offerta: le responsabilità della Stazione Appaltante

Applicando questi principi al caso in esame, spiega il TAR, il solo fatto che gli oneri di sicurezza indicati dall’aggiudicataria fossero (in tesi) inferiori all’importo previsto dalla tabella ministeriale, non costituisce, di per sé solo, un vizio della valutazione di congruità compiuta dal RUP.

L’aggiudicataria infatti, nel fornire le proprie giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha chiarito che all’interno della voce “Oneri di sicurezza”, non sono stati inseriti taluni costi che, invece, la tabella ministeriale ricomprende, ma sono state messe nelle spese di gestione trattandosi di attrezzature già presenti della dotazione aziendale e fornite al personale indipendentemente dalla specifica commessa.

Inoltre le ulteriori due voci di oneri aziendali relative alle visite mediche e formazione della sicurezza sul lavoro ex d.Lgs. n. 81/2008 sono coincidenti, se non superiori, rispetto agli importi che essa si è impegnata a corrispondere.

Quindi, spiega il TAR, la valutazione di congruità degli oneri di sicurezza, formulata dal RUP, non appare manifestamente irragionevole o illogica: alcune voci di costo risultano, infatti, giustificate dalle convenzioni stipulate dall’aggiudicataria con società terze, e le altre sono, comunque, ricomprese in differenti voci dell’offerta economica.

Non ricorrono, quindi, sufficienti elementi per poter ritenere illogica la valutazione della loro congruità compiuta dal RUP.

 

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