In presenza di una informazione interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Lo conferma la Delibera ANAC del 26 marzo 2024, n. 159 in risposta alla richiesta di parere di precontenzioso presentata da un’Amministrazione Provinciale su una procedura aperta per l’agfidamento di lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di un edificio scolastico.
Spiega l’Autorità che l’art. 80 comma 2, d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) applicabile al caso di specie ratione temporis, in tema di possesso dei requisiti generali stabilisce che “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34- bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
Il legislatore ha operato un raccordo tra la disciplina antimafia e quella del Codice dei contratti, assente nel previgente d.lgs. n. 163/2006, e ha chiarito che le situazioni valorizzate nel Codice antimafia ai fini dell’adozione della documentazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara, e ai sensi dell’art. 91, comma 1 e 3, d.lgs. 159/2011, impedimenti alla stipula del contratto.
Pertanto, il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante.
Ne consegue che la stazione appaltante è tenuta a conformarsi alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal Prefetto e procedere con l’esclusione in presenza di una informativa interdittiva che per altro, nel caso in esame, è stata impugnata da parte dell’operatore economico aggiudicatario, senza però che il Tibunale abbia emesso alcun provvedimento cautelare in materia.
Considerando che uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello della continuità nel possesso dei requisiti, che devono essere posseduti a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all’aggiudicazione, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle.
Di conseguenza, la SA è stata invitata ad annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, che costituisce requisito di legittimità dell’aggiudicazione stessa, oltre che, prima ancora, dell’ammissione del concorrente alla gara.
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