Come si applica la disciplina delle garanzie provvisorie prevista dall’art. 53 del nuovo Codice dei Contratti nel caso di appalti di servizi in cui la soglia sia particolarmente elevata?
A chiederlo al Supporto Giuridico del MIT è una stazione appaltante, che ha fatto presente come l’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che:
Nel dettaglio, la SA istante evidenzia che non viene specificato nulla in merito alla riduzione delle garanzie, di cui all’art. 106, co. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, motivo per cui si chiede se esse trovano applicazione anche per gli appalti sotto soglia, tenuto conto del fatto che in specifici settori (ad esempio i Servizi Sociali), tale soglia è particolarmente alta (750mila euro) e abbondantemente superiore a quella ordinariamente prevista di 215mila euro, motivo per il quale si potrebbero configurare casi-limite nei quali per una procedura sotto soglia, per definizione meno gravosa e semplificata per S.A. e operatori economici, possano essere richieste garanzie ben più elevate rispetto al sopra soglia.
Spiega il MIT, con il parere del 17 aprile 2024, n. 2386, che in base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
Da tale disposizione consegue la regola secondo cui:
In questo caso quindi l’integrale disciplina sulle garanzie negli appalti sottosoglia è normata dall’art. 53 del d.lgs. 36/2023, cui il Supporto Giuridico ha rinviato, facendo riferimento ai commi 2 e 4, anche in ordine alla loro quantificazione.
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