L’avvalimento solo premiale consentito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), non può essere applicato retroattivamente per gare bandite ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016.
No quindi all’interpretazione autentica di una norma introdotta con il d.lgs. n. 36/2023, che ha modificato profondamente l’istituto dell’avvalimento, come spiega il Consiglio di Stato con la sentenza del 28 maggio 2024, n. 4732 respingendo il ricorso di un operatore che aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro operatore, chiedendo:
Tesi non condivise da Palazzo Spada, che ha confermato il corretto operato della stazione appaltante e le decisioni del TAR.
Per quanto riguarda la fase di verifica dei requisiti, prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 vigente ratione temporis, essa attiene al momento successivo all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima. In sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all’avvenuta aggiudicazione, non può, tra l’altro, escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.
Soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016.
Per quanto riguarda l’avvalimento solo premiale, è infondata la richiesta dell’applicazione retroattiva l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Spiegano i giudici d’appello che prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza aveva più volte affermato l’ammissibilità dell’avvalimento c.d. “premiale”, in virtù del quale esso interviene:
Andava invece escluso l’avvalimento “premiale” che avesse l’esclusivo scopo di far conseguire all’ausiliata, che non necessitava di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell’offerta.
L’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede invece espressamente l’avvalimento premiale ma, com’è evidente, non è norma di interpretazione autentica.
Nell’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, come si legge nella stessa Relazione di accompagnamento, la disciplina dell’avvalimento è caratterizzata da un vero e proprio cambio di impostazione.
Il risultato di tale cambio di impostazione è:
La differente impostazione dell’art. 104 del Codice dei contratti pubblici rispetto a quella dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente ratione temporis, non consente in alcun modo una sua applicazione retroattiva.
Conclude il Consiglio, respingendo l’appello, che si chiede ingiustamente di ricavare una norma per via interpretativa non già da una singola disposizione, isolatamente presa, ma da una pluralità di disposizioni combinate, ostando a questa operazione l’indubbia estraneità dell’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici al novero delle norme di interpretazione autentica.
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