Congruità della manodopera: le novità per appalti pubblici e privati

Congruità della manodopera: le novità per appalti pubblici e privati

Con l’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 e modificato successivamente dal D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione) sono state introdotte alcune novità significative sulla congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati.

Le modifiche mirano a rafforzare il controllo e a prevenire il lavoro irregolare, oltre a stabilire nuove sanzioni per le violazioni riscontrate.

Congruità manodopera: le novità

Sono soggetti alla congruità i lavori edili definiti all’allegato X del d. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), che comprendono le attività per le quali si applica la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata da organismi dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, incluse quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori.

Con il Decreto PNRR 4 e con il Decreto Coesione dopo, sono state previste ulteriori novità, con un’attenzione ancora maggiore nei confronti del contrasto al lavoro irregolare.

In particolare, per gli appalti pubblici, la verifica della congruità della manodopera va richiesta per tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro valore. Si tratta di una modifica prevista dal Decreto Coesione, che dal comma 11 dell’art. 29 del Decreto PNRR ha cancellato il riferimento agli appalti di valore pari o superiore a 150mila euro. L’accertamento della violazione implica responsabilità a carico del RUP, con segnalazione all’ANAC.

Nel caso di appalti privati, l’obbligo di verifica compete i lavori di valore pari o superiore a 70.000 euro. La mancata verifica positiva o le irregolarità non sanate, comportano una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente.

Verifica di congruità: il sistema Edil_Connect

Le Casse Edili e la CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili) giocano un ruolo centrale nell’applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, la piattaforma CNCE_Edilconnect va utilizzata per caricare i cantieri soggetti a congruità, monitorare l’uso della manodopera e garantire il rilascio delle certificazioni di congruità.

Dal 1° marzo 2023, il sistema Edil_Connect invia un alert di verifica della congruità della manodopera per tutti i cantieri edili, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143:

La verifica va richiesta con l’ultimo SAL e proma del saldo finale. In particolare, a seguito di DNL (denuncia di nuovo lavoro) alla cassa edile, viene trasmessa all’impresa affidataria e al committente, se si tratta di appalto pubblico, una PEC che informa dell’obbligo della verifica di congruità:

  • Alert 1A per tutti i cantieri corrispondenti ai criteri rilevati, pubblici e privati, inseriti dall’impresa principale e non da un subappaltatore;
  • Alert 1B, per tutti i cantieri corrispondenti ai criteri rilevati e inseriti da un subappaltatore.

Come richiedere la congruità

Dopo avere inserito la Denuncia di inizio attività con tutte le informazioni relative all’appalto e ai soggetti coinvolti, il sistema assegna il codice univoco congruità di cantiere (CUC). Tramite questo codice, è possibile fare convergere nel contatore di congruità dell’appalto tutti i dati della manodopera denunciata nelle casse edili dai diversi soggetti coinvolti nell’appalto.

In particolare, affinché la verifica di congruità sia corretta è necessario accertarsi che:

  • il cantiere sia stato correttamente assegnato per l’assegnazione del CUC;
  • vengano indicati di tutti i soggetti che parteciperanno al cantiere;
  • nella denuncia mensile vengano indicati, da parte di tutti i soggetti esecutori, le ore di manodopera relative al cantiere.

Ogni terzo giorno del mese il Sistema Cnce_EdilConnect invia all’impresa l’Alert 2, contenente un riepilogo dei dati in merito alla congruità nei cantieri. Nel caso di lavori di durata pari o superiore a 30 giorni il sistema invia, 20 giorni prima della fine dei lavori, l’Alert 3 che ricorda che, una volta chiuso il cantiere, occorre richiedere l’attestazione di congruità per procedere al pagamento del saldo finale da parte del committente.

Questo alert viene inviato:

  • solo all’impresa affidataria nel caso di lavori privati;
  • sia all’impresa affidataria che al committente nel caso di lavori pubblici.

Quando il cantiere viene chiuso, si possono verificare due ipotesi:

  • in caso di congruità, il sistema genera automaticamente una pratica di congruità per la Cassa competente (Alert 4.1);
  • se il cantiere non risulta congruo, il sistema non adotta nessuna azione fino al giorno 5 del secondo mese successivo alla data di conclusione del cantiere.

Vediamo gli step successivi.

Cosa succede senza attestazione di congruità?

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la cassa edile:

  • invia un’informativa il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza; nel caso di lavori pubblici informativa anche al committente con invito a non procedere al pagamento del saldo finale (Alert 4.2);
  • invita l’impresa a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, allegando il “piano di regolarizzazione” finalizzato al raggiungimento della congruità;
    • Se a quel punto l’impresa provvede entro 15 giorni, la cassa rilascia l’attestazione;
    • diversamente si comunica l’esito negativo, indicando gli importi a debito e le cause d’irregolarità, con conseguente iscrizione alla BNI (Banca nazionale imprese irregolari)

Attenzione però: se lo scostamento di congruità non eccede il 5% dell’indice della manodopera, la cassa edile rilascia ugualmente l’attestazione, previa dichiarazione del Direttore dei lavori che motivi Io scostamento.

La mancata regolarizzazione della posizione contributiva inoltre avrà conseguenze sulle successive verifiche di regolarità contributiva per il rilascio del Durc online.

 

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