Nel caso di DURC irregolare, l’esclusione dalla gara è automatica e obbligatoria, come previsto dalle norme codicistiche che si sono succedute nel tempo, dal d.Lgs. n. 163/2006, al d.Lgs. n. 50/2016 fino al d.Lgs. n. 36/2023, e come confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Un’ulteriore conferma arriva dal Supporto giuridico della Provincia Autonoma di Trento con il parere del 12 giugno 2024, n. 424 (reso in collaborazione con ITACA), in risposta a una stazione appaltante, che ha chiesto se il Durc acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 sia considerato mezzo di prova della grave violazione in materia contributiva e previdenziale.
In particolare la SA ha richiesto se sia corretto applicare la causa automatica di esclusione ex art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 ed ex art. 1 all. II.10 nel caso di rilascio di DURC irregolare per il versamento di contributi e accessori nei confronti dell’INPS, con la conseguenza che l’accertamento della causa automatica di esclusione riscontrata in sede di verifica dei requisiti determini l’esclusione del partecipante e l’obbligo di segnalazione all’ANAC e all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione in sede di autocertificazione.
Il Supporto giuridico ha quindi confermato la causa di esclusione automatica, riportando alcuni principi in materia espressi dalla giurisprudenza e applicabili anche alla immutata disciplina del nuovo d.lgs. 36/2023, secondo cui:
Ne consegue che è obbligatoria l’esclusione del concorrente, confermata altresì dal disposto dell’art. 96 co. 2 del Codice che esclude l’applicazione dell’istituto del self cleaning.
Infine, l’accertamento di una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all’autorità giudiziaria competente.
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