Si conclude oggi il transitorio di un mese concesso ad aziende e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili per il rilascio della c.d. “patente a crediti”.
Se fino al 31 ottobre 2024 la normativa ha previsto la possibilità di inviare una PEC con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti per il rilascio della patente, da domani 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere senza aver presentato istanza tramite il portale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile tramite SPID o CIE, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INL 23 settembre 2024 n. 4.
Niente di strano che molte aziende si ritroveranno, inconsapevolmente, inadempienti, ritenendo di avere assolto ai propri obblighi tramite l’invio della PEC: un equivoco che l’Ispettorato ha cercato di scongiurare nelle scorse settimane con una nota del Direttore inviata ad Associazioni, Ordini professionali e Ministero del Lavoro, nella quale è stato specificato che la trasmissione della PEC con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non comporta il rilascio della patente, essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online e invitando gli operatori a presentare la domanda prima della scadenza del 31 ottobre onde evitare disguidi e rallentamenti sul Portale.
Si conclude così la prima fase di applicazione del sistema di qualificazione previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 – come integralmente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024 – le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18 settembre 2024, n. 132.
La domanda di rilascio della patente va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.
Sono soggetti obbligati al possesso della patente nei cantieri edili le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, mentre restano esclusi:
Per il rilascio della patente occorrono i seguenti requisiti:
Infine, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del TUSL, la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà presentare richiesta per il rilascio di una nuova patente.
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