Divieto di pantouflage: le nuove Linee Guida ANAC

Divieto di pantouflage: le nuove Linee Guida ANAC

Con la delibera del 25 settembre 2024, n. 493, ANAC ha approvato le Linee Guida n. 1 in tema di divieto di pantouflage, la cui disciplina è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.

Divieto di pantouflage: approvate le Linee Guida ANAC

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage ( o, in inglese, “revolving doors”) che agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione, la cui disciplina è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.

Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di:

  • “inconferibilità”, ossia ai divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico;
  • “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Le competenze ANAC in materia di pantouflage

Il Legislatore ha attribuito ad ANAC diverse competenze in materia di pantouflage:

  • a) emanazione di pareri ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i;
  • b) esercizio di un potere regolatorio ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida. La giurisprudenza ha anche riconosciuto ad ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel PNA 2022.

Tenuto conto dei dubbi interpretativi e criticità di diversa natura che sono stati anche oggetto della segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020, sulla necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie di dipendenti sottoposte al divieto in esame, di definire con esattezza le tipologie di enti in destinazione cui applicare il divieto, della mancata individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni per la violazione del divieto, ANAC ha affrontato il tema nel PNA 2019 e nel PNA 2022, di cui le Linee guida sono da intendersi come integrative.

Le Linee Guida ANAC

Le linee Guida, divise in due parti principali (una contenente l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, l’altra attinente i profili sanzionatori), sono così strutturate:

PREMESSA

  • Il pantouflage e le finalità delle Linee Guida
  • Quadro normativo di riferimento

PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE

Ambito soggettivo di applicazione

  • A quali pubbliche amministrazioni/enti si applica il divieto di pantouflage
    • Pubbliche amministrazioni ed enti in provenienza
    • A quali dipendenti pubblici si applica il divieto di pantouflage
  • Enti privati in destinazione

Ambito oggettivo di applicazione

  • I poteri autoritativi e negoziali
  • Nozione di attività lavorativa o professionale presso soggetti privati in destinazione
    • Applicabilità del divieto di pantouflage alle attività professionali svolte sia a titolo oneroso che gratuito
    • Il periodo di raffreddamento

PARTE SECONDA – PROFILI SANZIONATORI

  • Nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto
  • Obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
  • Il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni
    • Estensione soggettiva del divieto di contrattare
    • Estensione oggettiva del divieto di contrattare
    • Dies a quo del divieto di contrattare
    • Potere delle Stazioni Appaltanti di escludere gli operatori economici
    • L’elemento soggettivo dell’illecito
    • Graduazione della sanzione
  • Computo del periodo triennale di raffreddamento
  • Improcedibilità delle segnalazioni e norma transitoria previste dal Regolamento

I riferimenti normativi

La disciplina sul pantouflage è contenuta all’art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, co. 42, lett. l), della l. n. 190/2012. La norma dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. “periodo di raffreddamento”), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche sanzioni che hanno effetti sul contratto di lavoro dell’ex dipendente pubblico presso il soggetto privato nuovo datore di lavoro e sull’attività contrattuale dei soggetti privati che abbiano assunto o conferito un incarico all’ex dipendente pubblico.

Per evitare l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto, la norma prevede un periodo di raffreddamento di tre anni decorrente dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La disposizione in questione è di carattere generale, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici che, facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando, per l’appunto, poteri autoritativi o negoziali.

L’ambito di applicazione è stato esteso, successivamente, per effetto dell’art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: detta disposizione stabilisce che – ai soli fini dell’applicazione del divieto di pantouflage di cui all’art. 53, co. 16-ter d.lgs. n. 165/2001 – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi del d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Pertanto, il divieto si applica non solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, bensì anche a coloro che svolgono un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico.

 

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