Perché si possa applicare l’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 5, lett. a) del codice, la sanzione interdittiva, dell’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, per cui qualora venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva.
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve invece valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive.
Sono queste le indicazioni di ANAC contenute nella delibera del 14 gennaio 2025, n. 9 come parere di precontenzioso sull’applicazione delle cause di esclusione per gli operatori economici destinatari di sanzioni interdittive.
In particolare, una stazione appaltante ha richiesto se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva, che include una sanzione interdittiva, comporti l’esclusione automatica dell’operatore economico da una gara.
Sulla questione, l’Autorità ha richiamato i principali riferimenti normativi, ovvero:
Sulla base di questi parametri normativi, ne deriva che l’esclusione automatica si applica solo se la sentenza di condanna è definitiva ed esecutiva, mentre la SA ha il dovere di valutare il caso alla luce dell’eventuale grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98 del d.Lgs. 36/2023.
Tra i criteri di valutazione ANAC segnala il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/200 e i provvedimenti di riparazione delle conseguenze del reato, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2001, adottati dall’operatore economico nella direzione del ravvedimento e della riparazione dell’errore, anche nell’ottica del c.d. self cleaning.
Per temperare le cause di esclusione di cui all’art. 94 (ad eccezione del comma 6) e all’art. 95 (ad eccezione del comma 2), il legislatore ha previsto infatti che l’OE possa adottare misure di self cleaning per dimostrare la sua affidabilità, consistenti:
La decisione finale sulla sufficienza di tali misure spetta esclusivamente alla stazione appaltante.
Nel caso in esame, la Società ha comunicato di avere adottato, molti anni prima dell’indizione della procedura, misure sia di carattere preventivo che riparatorio, precisando altresì che è decorso un intervallo di tempo ampio (circa 15 anni) dal supposto illecito.
Spetta quindi esclusivamente alla stazione appaltante valutare la sufficienza e la tempestività dei suddetti provvedimenti adottati dall’operatore economico per prevenire la commissione di ulteriori reati ex art. 231/2001 all’interno dell’ente.
Conclude quindi il Consiglio che:
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