Nell’ambito dei settori speciali e per attività come la verifica della progettazione di lavori particolarmente complessi, è legittima la scelta di una SA di affidare la gara con un unico lotto e chiedendo il possesso di requisiti speciali.
Non si tratta infatti di violazione del principio di tutela del libero mercato e della concorrenza, tenuto conto non soltanto della diversa disciplina che regola i settori speciali, ma soprattutto quando la SA motivi la propria scelta sulla base di ragioni logiche e nella volontà di garantire il miglior risultato possibile.
A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 3300, respingendo il ricorso presentato da un’impresa per l’annullamento di un bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di opere di rilevanza strategica, e confermando la legittimità della decisione della stazione appaltante di non suddividere l’appalto in lotti e la scelta i requisiti tecnici ed economici richiesti.
La società ricorrente ha impugnato il bando di gara e il disciplinare per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, lamentando che:
L’OE sosteneva quindi che il bando e il disciplinare fossero illegittimi in quanto improntati a criteri anticoncorrenziali, limitando la possibilità di accesso al mercato per gli operatori di dimensioni ridotte.
Da parte sua la SA ha evidenziato che:
Il TAR ha confermato le tesi della SA, rigettando il ricorso e confermando che non vi è alcuna violazione delle norme sulla concorrenza e sull’accesso al mercato per le PMI.
In particolare, non ci sarebbe violazione dell’art. 58 del Codice: il principio della suddivisione in lotti, sancito dall’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica ai settori speciali, come chiarito dall’art. 141, comma 3, lettera e) del Codice.
Nei settori speciali, le stazioni appaltanti hanno piena discrezionalità nel decidere se suddividere o meno l’appalto in lotti, senza necessità di fornire una motivazione aggravata, come invece richiesto per gli appalti nei settori ordinari. Si tratta di un’impostazione confermata anche dal diritto eurounitario con la Direttiva UE 2014/25 che lascia agli enti operanti nei settori speciali la libertà di strutturare gli appalti in base alle specifiche esigenze operative.
Ne consegue che la stazione appaltante non aveva alcun obbligo di suddividere in lotti l’appalto e ha correttamente motivato la scelta di un lotto unico, legandola all’esigenza di omogeneità e continuità operativa.
In riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali fissati nel disciplinare di gara, il TAR li ha ritenuto proporzionati e legittimi all’oggetto dell’appalto.
Secondo le previsioni dell’art. 38 dell’Allegato 1.7 del Codice degli appalti:
Questi requisiti sono stati applicati dalla SA nel limite minimo previsto dalla normativa, risultando quindi né sproporzionati né restrittivi.
Per altro, sottolinea il giudice non è impedita la partecipazione delle PMI, poiché possono ricorrere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o all’avvalimento, strumenti che consentono agli operatori di aggregarsi per soddisfare i requisiti richiesti.
Infine, nessuna violazione dell’art. 14 del Codice in relazione alla determinazione dell’importo della gara e all’esplicitazione dei criteri di calcolo. Spiega il giudice che la determinazione della base d’asta è un atto di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato solo in caso di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
In questo caso, la ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare un errore nel calcolo dell’importo della gara o proposto un calcolo alternativo che determinasse un importo differente, motivo per cui anche questa censura, come tutte le altre è stata respinta, confermando la piena legittimità dell’intera procedura.
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