Quali limiti può imporre la stazione appaltante all’uso dell’avvalimento? In quali casi è legittimo richiedere che determinati requisiti vengano posseduti direttamente dal concorrente? Come devono essere redatti i contratti di avvalimento per superare il vaglio di legittimità?
Domande che si pongono quotidianamente i tecnici e gli operatori che si confrontano con l’applicazione concreta del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – soprattutto dopo le tante modifiche arrivate nel corso di questi 2 anni – nella difficile ricerca di un equilibrio tra la massima partecipazione alle gare e la qualità delle prestazioni richieste.
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 1011 del 29 maggio 2025, è intervenuto su un caso emblematico in materia di avvalimento, chiarendo il delicato bilanciamento tra principio di massima partecipazione e tutela della qualità delle prestazioni.
La vicenda riguardava un appalto misto per lavori, servizi di ingegneria e forniture bandito dalla Regione Campania per la riqualificazione di impianti sportivi, mediante accordo quadro con un unico operatore. L’importo dell’appalto superava i 40 milioni di euro.
Il disciplinare di gara, richiamando l’art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedeva che per la categoria di lavorazioni “opere in fornitura e/o noleggi” fosse necessario il possesso diretto del requisito di capacità tecnica e professionale.
Nonostante ciò, l’aggiudicatario aveva fatto ricorso all’avvalimento di una società ausiliaria per dimostrare il possesso del requisito relativo alle forniture. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando l’illegittimità del ricorso all’avvalimento in violazione della lex specialis e l’inadeguatezza del contratto di avvalimento prodotto.
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la conferma della possibilità, per la stazione appaltante, di limitare l’utilizzabilità dell’avvalimento su determinate prestazioni.
Il citato comma 11, art. 104, del Codice dei contratti (che limita il ricorso all’avvalimento) rappresenta in questo senso una norma di natura eccezionale, che consente di derogare temporaneamente al principio generale di massima partecipazione. Tuttavia, la deroga è ammessa solo in presenza di specifiche condizioni:
Nel caso di specie, il TAR ha condiviso l’impostazione della stazione appaltante. La categoria “opere in fornitura e/o noleggi” — in quanto componente funzionalmente rilevante dell’appalto — richiedeva l’esecuzione diretta da parte dell’aggiudicatario.
Per le stazioni appaltanti:
Per gli operatori economici:
Altro punto nodale della pronuncia riguarda la valutazione di sufficienza e chiarezza della clausola limitativa contenuta nel disciplinare.
Il TAR ha ribadito che non è necessario che la clausola sia eccessivamente dettagliata o che elenchi puntualmente ogni singola attività non avvalibile. È sufficiente che il senso complessivo della limitazione sia comprensibile dal tenore della lex specialis.
Nel caso concreto, l’indicazione che la categoria “opere in fornitura e/o noleggi” dovesse essere coperta con requisiti in proprio è stata ritenuta chiara e idonea a informare correttamente gli operatori.
Per le stazioni appaltanti:
Per gli operatori economici:
Il TAR ha poi affrontato la questione della qualità e contenuto del contratto di avvalimento, ribadendo che non può essere una formula di stile.
Nel caso esaminato, il contratto prodotto dall’aggiudicatario:
I giudici di primo grado hanno dichiarato il contratto nullo ex art. 104, comma 1, per difetto di contenuto essenziale.
Per le stazioni appaltanti:
Per gli operatori economici:
Infine, la sentenza chiarisce che l’assenza della clausola di tracciabilità ex L. n. 136/2010 non inficia la validità del contratto di avvalimento.
Il TAR ha precisato che l’obbligo di tracciabilità è riferito ai contratti che danno luogo a pagamenti pubblici; l’avvalimento, invece, è uno strumento precontrattuale.
Per le stazioni appaltanti:
Per gli operatori economici:
La sentenza del TAR Campania rappresenta un utile riferimento pratico per chi si occupa della redazione della documentazione di gara e dei contratti di avvalimento. Secondo i principi espressi in questa pronuncia:
Il quadro tracciato dalla giurisprudenza conferma che l’avvalimento è un istituto utile, ma da usare con rigore e serietà, specie laddove la stazione appaltante richieda requisiti da possedere in proprio per garantire la qualità della prestazione.
Da parte nostra, continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale in materia di avvalimento e, più in generale, sull’applicazione operativa del nuovo Codice dei contratti pubblici. Le sentenze (come questa del TAR Campania) ci ricordano ancora una volta l’importanza di un corretto bilanciamento tra tutela della concorrenza e affidabilità delle prestazioni, un terreno sul quale — per chi scrive documentazione di gara o costruisce strategie di partecipazione — è fondamentale muoversi con piena consapevolezza tecnica e normativa.
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