La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento può davvero essere sanata? È sufficiente la produzione contestuale all’offerta per dimostrare la volontà contrattuale? E cosa accade quando manca la puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria?
Non solo: in caso di conferma di esclusione dell’operatore, il ricorso è ammissibile?
A queste domande, che intrecciano i temi dell’avvalimento e del soccorso istruttorio, fondamentali nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici, ha risposto il TAR Calabria con la sentenza del 30 giugno 2025, n. 1149, relativa al ricorso contro il provvedimento di esclusione di un OE da una procedura negoziata per l’affidamento in concessione di un impianto comunale.
Nel caso in esame, la commissione aveva rilevato alcune carenze nella documentazione presentata dall’operatore economico, attivando il soccorso istruttorio.
Dopo l’integrazione documentale, tuttavia, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dell’concorrente per:
Il concorrente escluso aveva quindi proposto ricorso, sostenendo invece la legittimità della propria partecipazione.
Nel valutare la questione, il giudice ha accolto alcune tesi del ricorrente, ma ha comunque ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura.
Vediamo perché.
Il Collegio ha accolto le doglianze del ricorrente nella parte in cui contestava la pretesa necessità di una marcatura temporale esterna. La produzione in gara del contratto sottoscritto dalle ausiliarie è stata ritenuta sufficiente a far decorrere la sottoscrizione del concorrente dalla presentazione dell’offerta, consolidando così la data certa.
Sul punto, è stato sottolineato che:
In riferimento alla certezza della sottoscrizione del contratto di avvalimento, la giurisprudenza ha chiarito che:
Ne consegue quindi che la produzione “del contratto di avvalimento da parte dell’offerente -soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto- in allegato all’offerta vale a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell’offerta cui è allegato”.
In sostanza, la ratio del requisito formale del contratto di avvalimento è funzionale alla cristallizzazione della data certa di stipula laddove lo stesso sia stato depositato in allegato alla domanda di partecipazione con la firma del solo concorrente e non anche dell’impresa ausiliaria, mentre nella vicenda in esame il contratto -depositato dalla ricorrente in uno alla domanda di partecipazione- risultava sottoscritto dalle imprese ausiliarie.
L’esclusione è stata invece confermata in quanto l’art. 104, comma 1, impone a pena di nullità l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione.
Il riferimento è al c.d. avvalimento operativo, distinto dall’avvalimento c.d. di garanzia, che impone la concreta messa a disposizione da parte dell’ausiliaria di mezzi e risorse specifiche, puntualmente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto.
Nella fattispecie, tuttavia, le ausiliarie:
Si è quindi realizzata una causa di esclusione dalla procedura selettiva in base alla stessa lettera di invito, secondo cui “non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”.
Ne è derivato un vizio sostanziale insanabile che ha legittimato l’esclusione.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere, pur riconoscendo che:
L’esclusione definitiva comporta la perdita di legittimazione e di interesse a contestare gli ulteriori atti della procedura. Secondo il TAR, diversamente opinando, anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare fasi di gara in relazione alle quali sia rimasto estraneo, dovendosi quindi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta.
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