In una procedura negoziata per lavori di manutenzione con incidenza della manodopera oltre il 50%, è ancora possibile aggiudicare al minor prezzo? L’obbligo di OEPV previsto dall’art. 108, comma 3, vale anche per i lavori pubblici o solo per servizi e forniture? Il criterio di aggiudicazione può variare a seconda della natura dell’appalto, anche in presenza di alta intensità di manodopera?
Nel panorama delle procedure negoziate, la scelta del criterio di aggiudicazione rappresenta uno degli snodi principali su cui le stazioni appaltanti sono chiamate a esercitare una valutazione puntuale, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e trasparenza.
Con il parere n. 3589 del 23 giugno 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene per chiarire un aspetto oggetto di dibattito: nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, è lecito optare per il criterio del minor prezzo anche quando i costi della manodopera superano il 50% del valore complessivo dell’appalto?
Il quesito trae origine da una procedura negoziata ai sensi art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), relativa a lavori di manutenzione ordinaria. Nel caso di specie, l’incidenza della manodopera supera il 50% dell’importo complessivo dell’appalto, il che ha indotto l’amministrazione a interrogarsi sulla compatibilità con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, alla luce dell’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti, a mente del quale:
“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”.
La risposta del Supporto Giuridico è chiara: il criterio del minor prezzo è utilizzabile, anche in presenza di una significativa incidenza della manodopera, purché si tratti di un appalto di lavori. Il limite all’utilizzo del criterio del minor prezzo, previsto dall’art. 108, comma 3, si riferisce esclusivamente a servizi e forniture ad alta intensità di manodopera.
A conferma di questa risposta, il MIT ricorda il comma 4 del citato art. 50 del Codice dei contratti, per cui:
“Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2”.
L’art. 108, comma 2, del Codice Appalti dispone che l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è obbligatorio nei seguenti casi:
La soluzione fornita dal Ministero è fondata su un’interpretazione letterale della norma, che appare coerente anche sul piano sistematico. Il Codice dei Contratti distingue chiaramente tra lavori, servizi e forniture, e le regole in tema di criteri di aggiudicazione tengono conto di tale distinzione.
In particolare, l’obbligo di utilizzo dell’OEPV nei servizi ad alta intensità di manodopera trova la sua ratio nella necessità di valutare aspetti qualitativi e organizzativi che non si prestano a essere correttamente valorizzati con il solo prezzo. Nei lavori, invece, anche in presenza di una componente significativa di manodopera, le prestazioni sono più standardizzate e misurabili, legittimando il ricorso al criterio del minor prezzo, laddove ritenuto più idoneo.
Alla luce del parere ministeriale, si possono trarre alcune indicazioni applicative:
Un chiarimento utile che restituisce certezza applicativa su un punto spesso frainteso, evitando il rischio di un eccessivo irrigidimento nella selezione del criterio di aggiudicazione per gli appalti di lavori.
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