Se gli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati nell’offerta economica risultano incongrui, è possibile rimodularli nella fase di verifica dell’anomalia? L’inserimento postumo di costi già “caricati” su altre voci può evitare l’esclusione? E in che modo le stazioni appaltanti devono valutare la coerenza tra dichiarazioni economiche e obblighi di tutela della sicurezza?
Ha risposto alle domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4896 del 5 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento sui limiti della giustificazione ex post dei costi per la sicurezza aziendale, richiamando principi inderogabili del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e confermato l’automatismo dell’esclusione in caso di incongruità.
Nel caso di specie, un operatore economico era stato escluso da una procedura di gara per avere indicato in offerta solo 15.000 euro di oneri aziendali per la sicurezza, a fronte di un appalto multimilionario. In sede di verifica dell’anomalia, ha cercato di “riequilibrare” l’importo spostando 185.000 euro dalle spese generali a copertura degli obblighi di sicurezza.
Secondo il ricorrente, l’importo complessivo sarebbe stato corretto sin dall’origine, ma distribuito tra diverse voci contabili. La stazione appaltante non ha condiviso questa lettura, disponendo l’esclusione, confermata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato.
Il tema, al pari di quello che riguarda i costi della manodopera, dovrebbe trovare risposta all’interno delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti. Purtroppo, però, è stato necessario l’intervento della giustizia amministrativa che, come nel caso oggetto della presente sentenza, ha confermato l’automatismo dell’esclusione. In particolare, la decisione del Consiglio di Stato si fonda su un’interpretazione rigorosa delle seguenti disposizioni del Codice dei contratti:
In definitiva, non è ammessa alcuna compensazione o rimodulazione in sede di verifica dell’anomalia, salvo errori materiali ictu oculi riconoscibili o eventi sopravvenuti, che nella fattispecie non ricorrevano. Nel caso di specie, inoltre, il modulo predisposto dalla stazione appaltante era chiaro e non equivoco nel richiedere la separata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza.
Riepilogando, il quadro normativo di riferimento frutto della pronuncia del Consiglio di Stato ha preso in considerazione:
Sul tema ricordiamo le seguenti pronunce della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
Come si evince, la giurisprudenza è ormai orientata in senso univoco nel considerare la voce relativa agli oneri per la sicurezza un elemento essenziale e insuscettibile di integrazione successiva. Queste pronunce confermano un orientamento ormai consolidato che impone rigore nella formulazione dell’offerta economica, con particolare riferimento alla componente legata alla sicurezza del lavoro.
La sentenza ribadisce che la dichiarazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma uno strumento sostanziale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che incide direttamente sulla legittimità dell’offerta.
La “sostenibilità complessiva” dell’offerta economica non può mai sanare un errore di sottostima o una errata allocazione di tali oneri, neppure in presenza di un ampio margine di utile o di costi generali capienti. Il principio è chiaro: quella voce deve essere separatamente e congruamente dichiarata.
Non è rilevante se i costi fossero “comunque presenti” altrove: la dichiarazione dev’essere autonoma, esplicita e consapevole. Nessuna specificazione successiva può trasformarsi in un’integrazione postuma dell’offerta, che resterebbe irrimediabilmente carente.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un punto fermo su una questione cruciale per la corretta gestione delle gare d’appalto: la separata e congrua indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è una formalità né una semplice voce economica tra le altre, ma un presidio di legalità e tutela del lavoro. Il legislatore, prima con il D.Lgs. 50/2016 e poi con il nuovo Codice, ha voluto rafforzare l’obbligo di trasparenza e responsabilità in materia di sicurezza, sottraendo questa voce a qualsiasi ambiguità o rimodulazione discrezionale.
Non è sufficiente che l’offerta complessiva sia sostenibile: ciò che conta è che l’operatore economico dimostri sin da subito di avere piena consapevolezza dell’impatto dei costi della sicurezza sulla propria organizzazione. Qualsiasi tentativo di rimediare ex post a una sottostima, anche se motivato da meri errori di imputazione contabile, è precluso. Le stazioni appaltanti, a loro volta, sono tenute ad applicare in modo vincolato l’esclusione nei casi previsti dalla legge, senza margini di discrezionalità.
Per i professionisti del settore, questo significa un’unica strada: progettare l’offerta economica in modo accurato, prevedendo fin dall’inizio costi coerenti e dichiarazioni pienamente conformi al quadro normativo. La trasparenza nei numeri, in materia di sicurezza, è oggi uno dei requisiti più rilevanti per la validità di una proposta tecnica ed economica.
In un contesto in cui la sicurezza rappresenta una priorità normativa e sostanziale, la corretta indicazione degli oneri aziendali è oggi un segnale di affidabilità professionale prima ancora che un adempimento giuridico.
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