Appalto a corpo o a misura? Il TAR sui criteri di definizione

Appalto a corpo o a misura? Il TAR sui criteri di definizione

Qual è il confine tra discrezionalità della stazione appaltante e chiarezza della documentazione di gara? In che misura incide l’assenza di un’espressa indicazione del sistema “a corpo” o “a misura” nella lex specialis? E quali sono gli effetti sull’esclusione dalla procedura e sulla valutazione dell’offerta economica?

Appalto a corpo o a misura: differenze e criteri di scelta

Con la sentenza del 21 luglio 2025, n. 2364, il TAR Sicilia è intervenuto sul ricorso nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, proposto da un concorrente escluso per la mancata presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione sui costi delle migliorie proposte.

Alla base del ricorso, oltre alla contestazione della clausola escludente e dei vizi procedimentali, emergeva una questione interpretativa più generale: la natura dell’appalto – a corpo o a misura – e l’effetto che tale qualificazione ha sulla composizione dell’offerta economica.

Appalto a corpo e appalto a misura: la distinzione tecnica

Il Collegio, pur rigettando il ricorso, ha affrontato nel merito un nodo di rilevante interesse sistemico: la qualificazione del sistema di remunerazione dell’appalto e la differenza tra appalto “a corpo” e “a misura”.

Sul punto, ha richiamato direttamente l’art. 5 e l’art. 31 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, distinguendo tra:

  • appalto a corpo: in questo sistema, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, definita sulla base del ribasso percentuale applicato all’importo posto a base d’asta. Tale importo non può essere modificato in funzione della quantità o qualità delle prestazioni effettivamente eseguite. Non rilevano i computi metrici estimativi, né le singole voci di costo, trattandosi di un prezzo “chiuso”, che trasferisce sull’appaltatore l’intero rischio delle eventuali differenze tra attività previste e attività svolte. Come chiarito dal TAR, “nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti”;
  • appalto a misura: in questo caso il prezzo è calcolato sulla base delle quantità effettive delle lavorazioni eseguite, applicando a ciascuna di esse un prezzo unitario predeterminato. Il corrispettivo è quindi variabile: potrà aumentare o diminuire in funzione dell’effettivo sviluppo delle attività, e l’onere della variazione grava sulla stazione appaltante. Il costo complessivo è quindi determinato “a consuntivo” e presuppone l’utilizzo di computi metrici estimativi dettagliati, con riferimento puntuale agli elaborati grafici e ai prezzi desunti dai prezzari regionali.

 

La sentenza del TAR

Richiamando l’art. 5 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, il TAR ha precisato che la scelta tra appalto “a corpo” o “a misura” è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che può optare per il primo sistema solo motivando tale decisione in base alle caratteristiche dell’intervento.

Nel caso di specie, sebbene non espressamente definito come “a corpo”, il contratto:

  • si fondava su un corrispettivo fisso derivante dal ribasso sull’importo posto a base di gara;
  • non prevedeva computi metrici estimativi dettagliati a supporto dell’offerta economica;
  • presentava clausole (come penali e prestazioni integrative) coerenti con una logica forfettaria.

Le migliorie e la coerenza tecnico-economica

Elemento centrale del ricorso era la contestazione della clausola che imponeva l’indicazione dei costi unitari delle migliorie proposte. Secondo le ricorrenti, in un appalto a corpo tale previsione sarebbe contraddittoria e, quindi, nulla.

Il TAR ha rigettato l’argomento, chiarendo che la stima economica delle migliorie non rileva ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, ma assume rilievo nella verifica della coerenza e attendibilità dell’offerta tecnica. Tale indicazione, infatti, serve a rafforzare l’effettiva realizzabilità delle migliorie proposte, raffrontando la qualità delle prestazioni con il relativo costo, in chiave di affidabilità dell’offerta nel suo complesso.

In quest’ottica, anche in un appalto a corpo, può essere legittimamente richiesta una scomposizione economica delle proposte migliorative, senza che ciò snaturi la natura forfettaria del contratto.

 

Conclusioni operative

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento sia del provvedimento di aggiudicazione che di quello di esclusione del ricorrente. Da un punto di vista operativo, la sentenza costituisce un utile riferimento interpretativo in riferimento a:

  • scelta tra appalto a corpo e a misura, che può essere desunta dal contenuto della lex specialis, anche in assenza di una formale qualificazione;
  • presenza di elementi strutturali tipici (corrispettivo fisso, assenza di computo metrico estimativo, clausole accessorie), che legittimano la natura a corpo dell’appalto;
  • ammissibilità, anche in un appalto a corpo, dell’indicazione dei costi delle migliorie, se funzionale alla valutazione della coerenza tecnico-economica dell’offerta.

 

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