Quando l’onere di immediata impugnazione della lex specialis non si applica? Come distinguere tra clausole ostative e clausole premiali? In che modo va equiparata una qualifica professionale con quella prevista dal bando per poterla valutare come criterio premiale?
A dirimere la questione sull’impugnazione del disciplinare di gara e sulla contestazione di clausole premiali è il TAR Lazio con la sentenza del 10 luglio 2025, n. 13620 sul ricorso proposto da un OE contro l’aggiudicazione di un servizio in favore di un altro concorrente e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato.
Al centro della controversia, la valutazione di un requisito professionale considerato dalla Commissione di gara come non pienamente conforme ai criteri premiali indicati nella lex specialis, motivo per cui era stato attribuito zero come punteggio.
Il Collegio ha affrontato preliminarmente una questione procedurale di rilievo: la presunta tardività del ricorso per mancata impugnazione immediata della lex specialis.
Su questo punto, il TAR ha chiarito che l’onere di impugnazione immediata è limitato alle sole clausole “escludenti”, ossia quelle che impediscono ex se la partecipazione del concorrente. Diversamente, una clausola che attribuisce un punteggio aggiuntivo a determinati requisiti (quindi “premiale”) non è immediatamente lesiva per chi ne sia privo, in quanto non esclude dalla gara ma incide solo sul punteggio finale.
Nel merito, la questione verteva sulla figura professionale indicata dalla ricorrente per accedere a un punteggio premiale. La Commissione non aveva riconosciuto pienamente il punteggio previsto dal disciplinare, ritenendo la figura proposta non perfettamente coincidente con quella indicata nel bando.
Sul piano interpretativo, il giudice amministrativo ha richiamato i canoni civilistici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sottolineando come le clausole della lex specialis debbano essere interpretate anzitutto secondo il significato letterale delle parole e la loro connessione logica. Solo in presenza di ambiguità testuali, si può far ricorso all’interpretazione sistematica o teleologica. In tal senso, ogni criterio di valutazione deve essere esaminato alla luce della sua funzione all’interno della procedura comparativa.
Proprio per questo il TAR ha dato ragione al ricorrente, riconoscendo che la qualifica posseduta fosse “equivalente” a quella richiesta, tenuto conto delle funzioni svolte e del contesto operativo.
Il ricorso è stato quindi accolto: la valutazione della Commissione è stata ritenuta illegittima, disponendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e l’obbligo di rivalutazione del punteggio, tenendo conto della limitata differenza con l’offerta della controinteressata, potenzialmente decisiva ai fini della graduatoria finale.
La sentenza offre indicazioni rilevanti per stazioni appaltanti e operatori economici:
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