Servizi di progettazione e comprova dei requisiti: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri

Servizi di progettazione e comprova dei requisiti: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri

Uno dei punti fondamentali in materia di affidamento di servizi tecnici attiene i requisiti speciali che possono essere spesi in gara e in che modo devono essere documentati.

Tanti i quesiti che ne possono venire fuori: quali prestazioni possono essere utilizzate dagli operatori economici per dimostrarli? È sufficiente aver svolto servizi analoghi per committenti privati, oppure occorre sempre il riferimento ad attività approvate dalla pubblica amministrazione?

Servizi di progettazione: come provare i requisiti?

A fornire chiarimenti sulla spendita dei requisiti professionali è il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 agosto 2025, n. 7031, in relazione a un contenzioso sull’aggiudicazione di un appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si è avvalsa di una società di ingegneria esterna per coprire i requisiti di progettazione.

L’operatore escluso ha contestato la validità della documentazione prodotta, sostenendo che:

  • l’aggiudicataria avrebbe speso requisiti di capacità tecnica non correttamente maturati, in quanto riferiti a servizi di progettazione svolti in contesti privati e non riconducibili alle prestazioni richieste dalla lex specialis;
  • avrebbe fatto ricorso ad un contratto di avvalimento ritenuto fittizio, privo di reale trasferimento di risorse e professionalità;
  • non avrebbe garantito la piena conformità dei servizi di punta ai parametri minimi richiesti dal disciplinare.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, ribadendo che:

  • i servizi di progettazione per committenti privati, se documentati, possono valere come requisiti tecnici;
  • il progettista esterno può essere legittimamente indicato in gara;
  • il contratto di avvalimento è valido se prevede la messa a disposizione effettiva di mezzi e risorse.

Vediamo il percorso che ha portato i giudici di Palazzo Spada a questa decisione.

 

I riferimenti normativi

La controversia ha chiamato in causa diverse disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):

  • art. 44, che disciplina l’appalto integrato, ammettendo l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, con la necessaria qualificazione del concorrente per entrambe le prestazioni;
  • art. 66 sui criteri di selezione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
  • art. 100, che al comma 10 e 11 definisce le modalità di qualificazione degli operatori per i servizi di ingegneria e architettura;
  • art. 104, che regola l’istituto dell’avvalimento, distinguendo tra prestito tecnico-operativo (con messa a disposizione di risorse e mezzi) e prestito meramente economico-finanziario;
  • allegato II.12, che dettaglia i requisiti minimi per i servizi di ingegneria e architettura, tra cui i cosiddetti “servizi di punta”.

 

Spendibilità dei servizi tecnici resi a committenti privati

Preliminarmente, Palazzo Spada ha specificato come la questione riguardasse un appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023, motivo per cui progettazione ed esecuzione sono collegate e che il capitolato deve essere letto come integrazione tecnica del disciplinare, non come fonte in grado di introdurre nuovi requisiti di ammissione.

Il Collegio ha osservato che «il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una peculiare funzione» e che «in presenza di mere integrazioni o specificazioni a opera del capitolato… entrambe le previsioni devono trovare applicazione, integrandosi fra di loro».

In relazione alla questione se e in quale misura le prestazioni effettuate per committenti privati possano costituire prova dei requisiti tecnici richiesti, i giudici affemano con chiarezza che «non può negarsi rilievo a servizi svolti in favore di committenti privati, purché documentati con contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione», richiamando anche l’indirizzo ANAC che ritiene sufficiente il certificato di regolare esecuzione unitamente al contratto e alle fatture.

Il Consiglio sottolinea che la stazione appaltante deve valutare la congruità della documentazione prodotta e può richiedere chiarimenti, ma non può spingersi a introdurre requisiti documentali non previsti dalla lex specialis o non coerenti con la natura privata del rapporto.

Non solo: per i requisiti cd. «di punta» il Collegio applica il criterio della congruenza tecnica ed economica e non l’identità formale. Citando il disciplinare la Corte evidenzia che il requisito impone parametri oggettivi (numero di servizi, importo cumulato, caratteristiche tecniche) e che la valutazione si fonda sul confronto tra questi elementi e la prestazione richiesta.

Ciò che rileva è la congruenza tecnica ed economica dei servizi svolti rispetto alla soglia minima richiesta e non l’assoluta identità delle prestazioni. Non è quindi richiesto che i servizi siano “identici” a quelli oggetto di gara, ma che siano riconducibili al settore dell’ingegneria e architettura e proporzionati all’importo richiesto.

 

Conclusioni: un principio di equilibrio

L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione. La decisione rafforza un principio di equilibrio tra rigore della prova e apertura al mercato:

  • da un lato, occorre garantire che i servizi dichiarati siano effettivamente svolti e congruenti con l’oggetto della gara;
  • dall’altro, non si possono introdurre automatismi espulsivi che penalizzino chi ha operato per committenti privati, se la prestazione è comunque documentata con mezzi idonei.

Questa impostazione è in linea anche con precedenti orientamenti dell’ANAC, secondo cui per i servizi a privati non è esigibile la stessa documentazione tipica dei rapporti pubblici.

 

lavoripubblici 

Powered by WPeMatico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *