Soccorso istruttorio: il Consiglio di Stato sull’indicazione del gruppo di progettazione

Soccorso istruttorio: il Consiglio di Stato sull’indicazione del gruppo di progettazione

Fino a che punto la stazione appaltante può intervenire per colmare le carenze della documentazione di gara? È possibile utilizzare il soccorso istruttorio quando mancano le dichiarazioni sui requisiti generali dei progettisti o la firma del legale rappresentante? E quali limiti derivano dal principio di autoresponsabilità e dall’identità soggettiva dell’operatore economico?

Sono questi i temi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 settembre 2025, n. 7461, che offre un’interpretazione sistematica dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, chiarendo i rapporti tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e poteri integrativi della stazione appaltante.

Soccorso istruttorio e gruppo di progettazione: i limiti applicativi secondo il Consiglio di Stato

Il caso trae origine da una procedura di appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici. Uno dei concorrenti lamentava che l’aggiudicatario non avesse presentato le dichiarazioni sui requisiti generali del direttore tecnico e dei progettisti incaricati, e che l’indicazione del gruppo di progettazione provenisse non dal legale rappresentante dell’impresa, ma da un tecnico interno, privo di delega formale.

Secondo il ricorrente, la stazione appaltante aveva utilizzato in modo improprio il soccorso istruttorio, attivato per integrare la documentazione mancante e successivamente ritenuto adempiuto, sebbene alcune dichiarazioni fossero state trasmesse oltre il termine fissato.

La questione è quindi ruotata intorno a un punto essenziale: quando il soccorso istruttorio può dirsi legittimo e quando, invece, travalica i suoi limiti funzionali?

Soccorso istruttorio: le indicazioni del Codice Appalti

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di:

  • “a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte […] con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
  • b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione o di ogni altro documento richiesto […] sempre con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

Il limite espresso dalla norma è netto: non sono sanabili “le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”. In altre parole, il soccorso istruttorio non può incidere sulla sostanza dell’offerta né alterare la certezza soggettiva della partecipazione.

A ciò si aggiunge l’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, che ammette la possibilità che una dichiarazione sostitutiva possa essere resa anche da un soggetto delegato o responsabile del gruppo di progettazione, purché la riferibilità all’operatore economico sia chiara e inequivocabile.

 

La decisione del Consiglio di Stato

Nel valutare la questione, il Collegio ha precisato che:

  • la carenza riguardava la documentazione amministrativa e non l’offerta tecnica o economica, dunque era astrattamente sanabile;
  • la stazione appaltante aveva già individuato i progettisti attraverso gli elaborati tecnici allegati all’offerta, che ne riportavano i nominativi e i curricula;
  • il soccorso istruttorio era stato utilizzato per “recuperare carenze della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara” e non per integrare elementi dell’offerta;
  • la circostanza che la dichiarazione fosse firmata da un tecnico interno e non dal legale rappresentante non rendeva incerta l’identità del concorrente, poiché la riferibilità soggettiva dell’atto era comunque chiara e documentata.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui Palazzo Spada qualifica il soccorso istruttorio come:

“strumento integrativo o completivo (comma 1, lettera a) […] che mira al recupero di carenze della documentazione amministrativa, e al contempo sanante (comma 1, lettera b), poiché consente di rimediare ad omissioni o inesattezze, con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva”.

Il Collegio sottolinea che l’identità del concorrente non può essere rimessa in discussione attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, ma può essere confermata e completata se la documentazione è già riferibile con certezza all’operatore.

Quanto alla tardività dell’integrazione, la sentenza evidenzia che la produzione successiva è irrilevante quando il requisito era già stato soddisfatto nei termini. Così, la stazione appaltante può ignorare l’ulteriore documentazione “non richiesta e non necessaria”, purché l’adempimento principale sia tempestivo e conforme.

Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta anche la dichiarazione unica del coordinatore del gruppo di progettazione, richiamando l’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000: “Le dichiarazioni sono state tutte validamente rese dal responsabile e coordinatore del gruppo di progettazione, anche per conto degli altri professionisti, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 445/2000”.

 

Conclusioni operative

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello e confermato la legittimità del soccorso istruttorio, ribadendo che:

  • l’integrazione può riguardare solo la documentazione amministrativa;
  • è esclusa ogni forma di intervento sull’offerta tecnica o economica;
  • la dichiarazione dei progettisti può essere sottoscritta dal coordinatore del gruppo, purché la riferibilità all’operatore economico sia certa;
  • l’invio tardivo di atti non richiesti non incide sulla validità dell’adempimento già perfezionato.

La pronuncia si colloca in linea con l’orientamento giurisprudenziale più recente, che considera il soccorso istruttorio uno strumento di razionalizzazione procedimentale, ma non un mezzo di rimedio sostanziale.

L’obiettivo è evitare l’esclusione automatica per meri errori formali, mantenendo però integro il principio di concorrenza. Si rafforza così il principio di proporzionalità: la sanzione espulsiva non può essere applicata in modo automatico quando è possibile regolarizzare in modo neutro la documentazione.

 

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