Clausole escludenti e certificazioni di qualità: interviene ANAC

Clausole escludenti e certificazioni di qualità: interviene ANAC

Può una stazione appaltante richiedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione? E fino a che punto tale richiesta può essere giustificata dall’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni?

Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone limiti precisi, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere di precontenzioso del 1° ottobre 2025, n. 375, ribadisce che l’inserimento di clausole escludenti legate al possesso di certificazioni ISO non è conforme all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Certificazioni di qualità: il richiamo di ANAC sulle clausole escludenti

Nel caso in esame, un operatore economico aveva impugnato la lex specialis di una gara lamentando l’illegittimità delle previsioni che imponevano, a pena di esclusione, il possesso di quattro certificazioni ISO.

La Stazione appaltante aveva difeso la propria scelta, sostenendo che tali certificazioni costituissero un requisito proporzionato e funzionale a garantire la sicurezza e la qualità del servizio, richiamando anche giurisprudenza formatasi sotto il precedente Codice.

Sul punto, basta ricordare che l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 disciplina i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) che le Stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della partecipazione.

Il comma 12 stabilisce espressamente che, «salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo», escludendo quindi la possibilità di introdurre ulteriori condizioni non contemplate dal Codice.

L’Autorità richiama anche i principi del favor partecipationis e della proporzionalità, che impongono di non limitare ingiustificatamente la platea dei concorrenti.

 

Analisi tecnica

Nel parere, il Consiglio dell’Autorità osserva che la clausola in questione, avendo efficacia sostanzialmente escludente, non trova fondamento nel nuovo impianto normativo.

Il d.lgs. n. 36/2023 – sottolinea ANAC – non consente alle stazioni appaltanti di stabilire, a pena di esclusione, requisiti diversi da quelli tipizzati dal legislatore.

Richiamando precedenti propri (tra cui la deliberazione n. 203/2025 e l’atto del Presidente dell’11 ottobre 2023), l’Autorità afferma che l’introduzione di certificazioni ISO come condizione di ammissione alla gara viola il principio di parità di trattamento e restringe indebitamente la concorrenza.

Inoltre, la giurisprudenza invocata dalla stazione appaltante risulta superata, in quanto riferita al vecchio Codice dei contratti e non più compatibile con il nuovo assetto normativo.

 

Le conclusioni di ANAC

ANAC ha ritenuto fondata la doglianza segnalata dall’OE e ha dichiarato che:

  • la previsione di una clausola che impone il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non è coerente con l’articolo 100 del d.lgs. 36/2023;
  • la stazione appaltante è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, potendo eventualmente ricorrere all’autotutela;
  • qualora non intenda conformarsi al parere, la stazione appaltante dovrà motivare la propria scelta entro quindici giorni, ai sensi dell’art. 220 del Codice.

La qualità dell’esecuzione può essere valutata in sede di offerta, non anticipata come condizione di partecipazione.

Ne derivano alcune interessanti indicazioni per le stazioni appaltanti:

  • le certificazioni ISO restano un elemento premiale, non selettivo;
  • è necessario evitare clausole che impongano certificazioni di qualità come requisiti di ammissione, salvo casi espressamente previsti da leggi speciali;
  • la qualità e la sicurezza dei servizi vanno valutate attraverso criteri premiali e specifiche tecniche, non tramite vincoli di partecipazione;
  • in presenza di bandi già pubblicati, è opportuno procedere in autotutela per la rimozione delle clausole non conformi, al fine di garantire il rispetto del principio del risultato e la massima partecipazione.

 

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