È legittimo il provvedimento del Responsabile Unico di Progetto (RUP) che dispone l’esclusione sulla base della proposta del seggio di gara? Il RUP può escludere un concorrente, facendo propria la proposta del seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa? Fino a che punto le misure di self-cleaning possono ritenersi idonee a restituire credibilità a un’impresa coinvolta in indagini penali o giudizi di inaffidabilità professionale?
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 13575 del 10 luglio 2025, ha definito i limiti del potere del RUP e l’effettiva portata correttiva delle misure di self-cleaning nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di supporto logistico. L’impresa prima classificata aveva comunicato la pendenza di indagini penali e di una misura cautelare nei confronti del proprio amministratore unico, dichiarando di aver adottato alcune misure di self-cleaning (nomina di un nuovo amministratore e aggiornamento del modello 231).
La stazione appaltante, dopo aver richiesto chiarimenti e approfondimenti, ha ritenuto tali misure tardive e non sufficienti a ristabilire l’affidabilità dell’impresa, disponendo l’esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. L’operatore ha, quindi, impugnato la decisione, sostenendo che l’esclusione fosse stata decisa dal seggio di gara e non dal RUP, e che le misure di self-cleaning adottate fossero comunque idonee a rimuovere le cause di inaffidabilità.
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone al centro del procedimento il Responsabile unico del progetto (RUP), figura che, pur potendo contare su una struttura di supporto, mantiene la responsabilità unitaria e decisionale.
L’art. 15, comma 4, del Codice dei contratti consente, infatti, di istituire modelli organizzativi per fasi, individuando responsabili specifici per programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ma ribadisce che la funzione di coordinamento e decisione resta in capo al RUP.
In particolare, il citato comma 4 dispone: “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
In modo coerente, l’art. 7, comma 1, lett. a), dell’Allegato I.2, attribuisce al RUP il potere di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni istruttorie, comprese le esclusioni, anche quando l’attività di verifica sia svolta da un seggio o da un ufficio di supporto (“Il RUP effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”).
Il RUP può dunque avvalersi di organi ausiliari, ma resta l’unico soggetto legittimato ad assumere le decisioni finali, anche motivando per relationem rispetto agli atti istruttori.
Sul fronte del self-cleaning, l’art. 96 del Codice stabilisce che le misure correttive adottate dagli operatori economici siano valutate non solo in base alla loro gravità e idoneità, ma anche alla tempestività, che diventa un elemento essenziale di efficacia. Come precisa il comma 5, “in nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di cui al comma 6”. Una disposizione che richiama la necessità di comportamenti proattivi e non strumentali.
Ciò premesso, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione, ribadendo che il potere di escludere un concorrente appartiene esclusivamente al RUP, anche se esercitato sulla base di una proposta formulata dal seggio di gara.
Quest’ultimo, infatti, può compiere verifiche, proporre valutazioni e redigere verbali istruttori, ma non ha la titolarità del potere decisorio. Il RUP, una volta ricevuta la proposta, deve riesaminarla e farla propria, assumendosene pienamente la responsabilità.
Il TAR ha sottolineato che questa impostazione è perfettamente coerente con il nuovo modello organizzativo del Codice, che mira a semplificare le procedure senza frammentare la responsabilità. L’utilizzo della motivazione per relationem rispetto al verbale del seggio non è dunque un vizio, bensì una modalità operativa legittima, a condizione che il percorso logico e istruttorio sia chiaro e trasparente.
Quanto al secondo profilo, il TAR ha affermato che le misure di self-cleaning possono ritenersi efficaci solo se spontanee, tempestive e sostanziali. Devono cioè essere adottate in tempi non sospetti e non come reazione emergenziale all’avvio del procedimento di esclusione o di indagine.
Nel caso in esame, le modifiche societarie erano intervenute dopo l’avvio dell’istruttoria e all’interno della stessa compagine familiare: elementi che hanno indotto il Tribunale a considerarle tardive e di facciata, non idonee a dimostrare una reale discontinuità gestionale.
I giudici di primo grado chiariscono, inoltre, che la tempestività non è un requisito accessorio, ma la condizione che qualifica l’intera azione di self-cleaning: solo un comportamento anticipato e trasparente può convincere la stazione appaltante del recupero dell’affidabilità.
La decisione si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata, che mira a garantire un equilibrio tra efficienza amministrativa e integrità delle procedure. Il RUP rimane l’unico garante della regolarità della gara e dell’unitarietà dell’azione amministrativa, mentre il seggio di gara svolge un ruolo tecnico-istruttorio, di supporto ma non di sostituzione.
L’impostazione del TAR Lazio conferma, inoltre, una visione “manageriale” del RUP, inteso come figura di responsabilità piena: non mero esecutore di atti, ma soggetto che coordina, valuta e decide.
Allo stesso modo, la pronuncia valorizza l’approccio sostanziale del Codice ai temi dell’affidabilità professionale: il self-cleaning è utile solo se dimostra una reale volontà di cambiamento, e non può ridursi a una misura difensiva finalizzata a restare in gara.
In definitiva, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità del provvedimento di esclusione e fissando due principi destinati ad avere un impatto rilevante nella pratica:
Per le stazioni appaltanti, la sentenza ribadisce che il RUP può certamente avvalersi del seggio di gara per lo svolgimento delle verifiche istruttorie, ma la decisione ultima deve restare un atto proprio, motivato e coerente con l’istruttoria compiuta. La motivazione per relationem non è un espediente, ma uno strumento di sintesi amministrativa che, se correttamente utilizzato, consente di accelerare i tempi senza sacrificare la trasparenza.
Sul piano sostanziale, i giudici chiariscono che la delega istruttoria non equivale mai a una delega di responsabilità: il RUP rimane l’unico garante della regolarità della procedura e dell’unitarietà decisionale.
Quanto alle imprese, la lezione è altrettanto chiara: le misure di self-cleaning non possono essere improvvisate all’ultimo momento o limitarsi a sostituzioni di facciata. Devono essere adottate in modo spontaneo e tempestivo, dimostrando un reale cambiamento organizzativo e gestionale. Solo così è possibile convincere la stazione appaltante che la rottura con il passato è effettiva e non meramente formale.
In sintesi, la decisione del TAR Lazio ricorda che la responsabilità del RUP è inscindibile e che la credibilità dell’operatore si costruisce nel tempo, attraverso comportamenti coerenti e trasparenti, non con interventi difensivi o tardivi. Un principio di buon senso che rafforza, ancora una volta, la centralità del RUP come garante del risultato e dell’integrità delle procedure di gara.
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