Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 entra in vigore il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” e che modifica anche alcune disposizioni relative al sistema della patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori operanti nei cantieri.

Sicurezza lavoro: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il testo, composto da 21 articoli, segna un nuovo passaggio nella costruzione di un sistema di prevenzione fondato su vigilanza, formazione e cultura della sicurezza, ed è così strutturato:

  • Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote INAIL
  • Art. 2 – Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 3 – Vigilanza su appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti
  • Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri tutela lavoro
  • Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e formazione
  • Art. 6 – Accreditamento dei soggetti formatori
  • Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL per studenti
  • Art. 8 – Borse di studio per i superstiti di vittime sul lavoro
  • Art. 9 – Assegno di incollocabilità INAIL
  • Art. 10 – Norme UNI e accesso gratuito alle tecniche
  • Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL
  • Art. 12 – Personale medico INAIL
  • Art. 13 – Efficientamento e semplificazione dei controlli
  • Art. 14 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
  • Art. 15 – Tracciamento dei mancati infortuni
  • Art. 16 – Prevenzione e vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione ASL
  • Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
  • Art. 18 – Organizzazioni di volontariato di protezione civile
  • Art. 19 – Personale a tempo determinato per la protezione civile
  • Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza
  • Art. 21 – Entrata in vigore

L’impianto si innesta sul corpo del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), di cui modifica numerose disposizioni – tra cui gli articoli 6, 11, 27, 37, 41, 51, 77, 113 e 115 – aggiornandone i meccanismi operativi alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni.

Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più significativi.

 

Patente cantieri: cosa cambia

Uno dei capitoli più interessanti del provvedimento è l’articolo 3, che modifica l’articolo 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro, intervenendo sulla disciplina della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare, viene introdotto il nuovo comma 7-bis, che prevede la decurtazione dei crediti all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza, rendendo il sistema più tempestivo ed effettivo. L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà utilizzare anche i dati del Portale nazionale del sommerso (PNS) per valutare le violazioni.

All’interno dell’allegato I-bis sono state riscritte le voci relative al lavoro irregolare: la sanzione passa da 6.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore e vengono soppresse alcune fattispecie ormai superate. La modifica incide in modo diretto sulla valutazione dei comportamenti datoriali e sulla gestione delle imprese in appalto e subappalto.

 

Il badge di cantiere digitale

Accanto alla patente a crediti, il decreto introduce un’altra novità rilevante: il badge di cantiere digitale.

Ogni lavoratore dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma, il badge sarà generato automaticamente, con dati precompilati aggiornabili dal datore di lavoro.

Due gli obiettivi del badge: garantire trasparenza nella filiera degli appalti e integrare le informazioni relative a formazione, sicurezza e regolarità contributiva in un sistema unico di tracciabilità.

 

Formazione, innovazione e sostegno alle imprese

Altro punto importante è l’articolo 5, che riscrive in parte l’articolo 11 del Testo Unico Sicurezza, dedicato alla formazione e alla promozione della cultura della prevenzione.

Nel complesso, l’articolo 5 ridisegna la missione formativa dell’INAIL, che non è più solo ente assicurativo ma motore della conoscenza tecnica in materia di prevenzione.

Queste le novità:

  • viene introdotto il nuovo comma 4-bis, in base al quale l’INAIL trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinandoli a progetti di diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso strumenti digitali innovativi (realtà simulata e aumentata, ambienti immersivi di apprendimento);
  • il successivo comma 5-ter affida all’INAIL il compito di promuovere interventi formativi nei settori a maggiore incidenza infortunistica – in particolare costruzioni, logistica e trasporti – in collaborazione con i Fondi interprofessionali e con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
  • il comma 5-quater consente invece all’Istituto di finanziare iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di DPI tecnologicamente avanzati e sistemi intelligenti di prevenzione;
  • completa il quadro il nuovo comma 6-bis, che affida all’INAIL la promozione di campagne informative rivolte alle scuole, con l’obiettivo di integrare la sicurezza nel percorso educativo, anche nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica (legge 92/2019).

Formazione e accreditamento: verso un sistema certificato e tracciabile

Il decreto interviene anche sugli articoli 37 e 51 del TUSL, introducendo obblighi di aggiornamento proporzionato per le imprese con meno di 15 lavoratori e un nuovo sistema di report annuale degli organismi paritetici verso INAIL e Ispettorato.

Tutte le competenze acquisite dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 37, comma 14), integrato con la piattaforma SIISL.

L’articolo 6 prevede inoltre, entro 90 giorni, un Accordo Stato-Regioni per individuare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, basati su competenza, esperienza e adeguatezza organizzativa.

L’intento è superare la frammentazione territoriale e garantire che la formazione in materia di sicurezza risponda a standard verificabili di qualità, non a meri adempimenti documentali.

 

Prevenzione e tracciamento dei “near miss”

Il decreto introduce anche una novità culturale di rilievo: il tracciamento dei mancati infortuni (“near miss”).

L’articolo 15 prevede che il Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotti entro sei mesi linee guida nazionali per l’identificazione, la raccolta e l’analisi degli eventi che avrebbero potuto generare infortuni.

Le imprese con più di 15 dipendenti dovranno comunicare annualmente i dati aggregati sui near miss e le misure correttive adottate, in un’ottica di miglioramento continuo.

L’obiettivo non è sanzionare, ma apprendere dai quasi-errori: la prevenzione diventa così un processo di apprendimento organizzativo fondato sulla conoscenza dei rischi effettivi e sul comportamento dei lavoratori. Si tratta di una logica coerente con i modelli di gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del TUSL e con la nuova UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024, richiamata espressamente all’art. 10 del decreto.

 

Conclusioni

Il decreto-legge n. 159/2025 rappresenta un intervento strutturale sul sistema della sicurezza, che sposta l’attenzione dalla mera osservanza formale alla gestione integrata dei rischi.

La revisione della patente a crediti, l’introduzione del badge di cantiere digitale e il tracciamento dei near miss rafforzano gli strumenti di controllo, mentre la nuova impostazione della formazione – centrata sulla qualità e sulla tracciabilità – avvicina il modello italiano agli standard europei.

Per i datori di lavoro e i coordinatori per la sicurezza si tratta di un cambiamento di metodo, non solo di norme:

  • aggiornare il DVR e i modelli organizzativi secondo la nuova UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024;
  • verificare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la corretta registrazione delle competenze;
  • adeguare i sistemi aziendali alla piattaforma SIISL per la gestione del badge e della formazione;
  • predisporre procedure interne per la raccolta e l’analisi dei mancati infortuni.

La sicurezza diventa così un elemento misurabile della qualità aziendale e dell’affidabilità organizzativa, non più soltanto un obbligo documentale.

 

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