Negli appalti integrati, quando l’operatore economico non possiede internamente i requisiti di progettazione, è obbligato a ricorrere all’avvalimento ex art. 104 del Codice dei contratti? Oppure può limitarsi a indicare un progettista qualificato, anche attraverso un rapporto di collaborazione professionale? La mancata indicazione iniziale del progettista comporta automaticamente l’esclusione o può essere sanata mediante soccorso istruttorio?
Interrogativi tutt’altro che marginali, perché incidono direttamente sull’accesso al mercato e sul rischio, sempre più concreto, di trasformare l’appalto integrato in un terreno minato da letture formalistiche.
Su questi punti è intervenuto in modo chiaro il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che, con la sentenza n. 3737 del 24 dicembre 2025, propone una lettura sistematica dell’art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 e del suo rapporto con l’avvalimento tecnico, riportando la disciplina entro confini coerenti con i principi del Codice dei contratti.
La controversia trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori infrastrutturali.
Nel corso della gara, la stazione appaltante aveva inizialmente attivato il soccorso istruttorio, rilevando alcune irregolarità di carattere formale nella documentazione presentata dall’operatore economico. A seguito delle integrazioni, tuttavia, l’amministrazione aveva disposto l’esclusione, ritenendo che, in assenza di progettisti interni qualificati, il concorrente avrebbe potuto dimostrare i requisiti di progettazione solo ed esclusivamente mediante:
Secondo questa impostazione, la mera indicazione di un progettista esterno, anche se qualificato e contrattualizzato, non sarebbe stata sufficiente.
L’operatore escluso ha, quindi, impugnato il provvedimento di esclusione, sostenendo l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 44 e della clausola del disciplinare che lo richiamava. La controinteressata, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, affermando che l’omessa indicazione tempestiva del progettista sarebbe stata comunque causa di esclusione non sanabile.
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento, il cui perno è rappresentato dall’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che, negli appalti integrati, consente tre alternative:
La norma va letta congiuntamente all’art. 30, comma 5, dell’allegato II.12, che specifica come tali requisiti possano essere soddisfatti attraverso l’associazione o la mera indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 66 del Codice.
Su un piano distinto si colloca l’art. 104 del Codice, che disciplina l’avvalimento “in senso tecnico”, imponendo:
La questione interpretativa è, dunque, evidente: l’art. 44 rinvia all’avvalimento tecnico oppure utilizza il verbo “avvalersi” in senso più ampio e atecnico?
Il TAR affronta preliminarmente il tema della natura della clausola del disciplinare che riproduce l’art. 44 del Codice. Secondo il Collegio, tale clausola non è immediatamente escludente, perché:
Si tratta, quindi, di una previsione coerente con il favor partecipationis, non immediatamente impugnabile e legittimamente contestabile insieme al provvedimento di esclusione.
Passando al merito, il TAR afferma un principio di rilievo sistematico: né l’art. 44, comma 3, né l’allegato II.12 impongono il ricorso all’avvalimento tecnico ex art. 104. L’utilizzo del verbo “avvalersi” non equivale, di per sé, a un rinvio implicito alla disciplina dell’avvalimento tra imprese.
Su questo impianto argomentativo, il Collegio fonda la propria decisione su una lettura sistematica del Codice dei contratti, osservando che, ogniqualvolta il legislatore ha inteso richiamare l’avvalimento tecnico, lo ha fatto in modo espresso, menzionando direttamente l’art. 104. Ciò accade, ad esempio, in materia di consorzi, settori speciali o requisiti di capacità.
L’assenza di tale richiamo nell’art. 44 non è casuale e non può essere colmata in via interpretativa.
Decisivo, poi, è il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito la natura giuridica del progettista indicato. Secondo questa ricostruzione, pienamente condivisa dal TAR:
Da ciò discende che il progettista indicato è tenuto a possedere esclusivamente requisiti di affidabilità e capacità tecnica, e non requisiti organizzativi o imprenditoriali propri degli operatori economici.
Questo passaggio è centrale, perché consente al TAR di escludere la necessità dell’avvalimento tecnico: l’art. 104 presuppone un rapporto tra imprese, mentre l’art. 44 consente di coinvolgere una platea molto più ampia di soggetti, individuata dall’art. 66 del Codice, inclusi professionisti singoli o associati non organizzati in forma di impresa.
Imporre l’avvalimento tecnico, in questi casi, significherebbe introdurre un vincolo non previsto dalla legge e, soprattutto, restringere l’accesso al mercato in modo irragionevole.
Infine, il TAR respinge il ricorso incidentale, chiarendo che l’omessa indicazione iniziale del progettista non rende incerta l’identità del concorrente e può essere sanata mediante soccorso istruttorio, proprio perché il progettista non assume la veste di concorrente.
La sentenza si conclude con l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento dell’esclusione, nonché con il rigetto del ricorso incidentale.
Sul piano applicativo, i principi che emergono sono chiari:
Una pronuncia che riporta l’art. 44 alla sua funzione originaria: ampliare l’accesso agli appalti integrati, senza introdurre vincoli che il Codice non impone.
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