La documentazione antimafia deve essere acquisita prima dell’aggiudicazione oppure è sufficiente prima della stipula del contratto? Negli affidamenti sopra i 150.000 euro, la sua mancanza può bloccare la procedura di gara? E, soprattutto, come si coordinano il Codice dei contratti pubblici e il Codice antimafia sul piano delle tempistiche?
Sono quesiti che emergono puntualmente nella gestione delle procedure, soprattutto quando si cerca di far avanzare la gara senza rallentamenti inutili, ma anche senza esporsi a censure o contestazioni successive. Proprio su questo snodo operativo è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 3942 dell’11 dicembre 2025 ha fornito una risposta utile per ricondurre a sistema le due discipline.
Il quesito sottoposto al MIT prende le mosse da un dato che, nel nuovo Codice dei contratti, appare piuttosto chiaro. L’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) stabilisce infatti che l’aggiudicazione, una volta verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, è immediatamente efficace.
Il problema nasce quando questa previsione viene letta insieme alla disciplina antimafia, dettata dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, gli artt. 83 e 84 del Codice antimafia prevedono l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia prima della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
È proprio in questo punto di contatto tra le due normative che si colloca il dubbio operativo. La stazione appaltante si è quindi chiesta se la documentazione antimafia debba essere acquisita già prima di disporre l’aggiudicazione, incidendo di fatto sulla fase di gara, oppure se si tratti di un adempimento che riguarda esclusivamente la fase successiva, quella precontrattuale, funzionale alla stipula del contratto.
Per comprendere la posizione assunta dal MIT è necessario tenere distinti due piani che, nella pratica applicativa, vengono spesso sovrapposti.
Da un lato c’è il Codice dei contratti pubblici che, all’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, scandisce in modo piuttosto lineare le fasi della procedura di affidamento: dalla proposta di aggiudicazione, all’aggiudicazione efficace, fino alla fase precontrattuale e alla stipula del contratto. In questo schema, l’aggiudicazione, pur essendo immediatamente efficace, non equivale né all’accettazione dell’offerta né alla conclusione del rapporto contrattuale.
Dall’altro lato opera la disciplina antimafia, che agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011 colloca l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia prima della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione dei contratti e dei subcontratti pubblici, fatte salve le eccezioni legate al valore economico dell’affidamento o alla specifica tipologia di rapporto.
Già da questa lettura emerge un dato di fondo: le due normative presidiano momenti diversi del procedimento e rispondono a funzioni non sovrapponibili, elemento che diventa decisivo per comprendere il senso del chiarimento fornito dal MIT.
Nel parere n. 3942/2025 il MIT prende una posizione piuttosto netta sul ruolo della documentazione antimafia all’interno della procedura di affidamento. Secondo il MIT, l’acquisizione della documentazione antimafia non costituisce una condizione necessaria ex ante per poter disporre l’aggiudicazione.
La funzione di tale adempimento viene invece ricondotta, in via prevalente, alla fase successiva, quella che conduce alla stipula o comunque alla conclusione del contratto. È in questo momento che la verifica antimafia esplica pienamente i suoi effetti, incidendo sulla possibilità di perfezionare il rapporto contrattuale.
Questa lettura viene ritenuta coerente con l’impianto del Codice antimafia, che colloca la richiesta dell’informazione o della comunicazione antimafia al momento dell’aggiudicazione o, comunque, entro i trenta giorni antecedenti la stipula del contratto o del subcontratto.
In altri termini, l’aggiudicazione può essere legittimamente adottata anche quando la documentazione antimafia non sia stata ancora materialmente acquisita, fermo restando che l’eventuale esito negativo delle verifiche impedisce la stipula del contratto.
Il chiarimento fornito dal MIT consente innanzitutto di rimettere ordine in una confusione piuttosto diffusa, che nella pratica porta spesso a sovrapporre la fase di gara con quella contrattuale.
La verifica dei requisiti di partecipazione, comprese le cause automatiche di esclusione, attiene alla legittimità dell’aggiudicazione ed è regolata dal Codice dei contratti. È in questa fase che si valuta se l’operatore economico può essere individuato come aggiudicatario.
La documentazione antimafia risponde invece a una logica diversa. Non serve a selezionare l’offerta migliore, né incide sulla competizione tra operatori, ma tutela l’amministrazione nel momento in cui si appresta a instaurare un rapporto contrattuale stabile e duraturo.
Forzare l’acquisizione della documentazione antimafia prima dell’aggiudicazione significa, di fatto, anticipare un controllo che la normativa colloca più avanti nel procedimento, con l’effetto pratico di rallentare le procedure senza un reale fondamento normativo.
Letto in questa chiave, il parere del MIT risulta coerente anche con il principio del risultato: l’amministrazione deve poter concludere correttamente la procedura di gara e arrivare all’aggiudicazione, fermo restando che la stipula del contratto resta subordinata all’esito delle verifiche antimafia.
Dal parere n. 3942/2025 emerge un’indicazione chiara, che può essere utilizzata con una certa tranquillità nella gestione delle procedure di gara. L’aggiudicazione può essere disposta anche in assenza della documentazione antimafia già acquisita, a condizione che resti fermo un punto: la stipula del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Codice antimafia.
La soglia dei 150.000 euro continua a rappresentare il discrimine per l’applicazione della disciplina antimafia, ma non sposta il momento in cui l’adempimento deve essere collocato, che resta quello della fase precontrattuale.
Il chiarimento è tutt’altro che marginale. Consente infatti di evitare sovrapposizioni tra controlli diversi e di gestire le tempistiche di gara in modo più lineare, senza anticipare verifiche che la normativa colloca espressamente in una fase successiva e senza spostare artificialmente all’indietro il baricentro della procedura.
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