Offerta espressa in valore assoluto e non percentuale: è causa di esclusione?

Offerta espressa in valore assoluto e non percentuale: è causa di esclusione?

È possibile correggere un errore nell’offerta economica senza compromettere la gara? Quando un errore può essere considerato meramente materiale e quindi sanabile, e quando invece incide sulla validità stessa dell’offerta? Fino a che punto la lex specialis può vincolare il concorrente nella forma dell’offerta, arrivando a determinare l’esclusione?

Le domande riguardano un tema particolarmente spinoso in ambito appalti, perché non si tratta solo di stabilire se un errore sia evidente oppure no, ma di capire se quell’errore resti sul piano formale oppure finisca per incidere sulla sostanza dell’offerta. Ed è proprio qui che, negli ultimi anni, si è sviluppato un equilibrio non sempre semplice tra due esigenze diverse: evitare esclusioni eccessivamente rigide e, contemporaneamente, garantire il rispetto delle regole di gara, soprattutto quando queste incidono sul confronto tra le offerte.

Il tutto nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, dove la centralità della lex specialis è ancora più evidente: le regole fissate dalla stazione appaltante non sono un semplice riferimento operativo, ma rappresentano il perimetro entro cui l’offerta deve muoversi.

È in questo contesto che si inserisce la sentenza del TAR Calabria, sez. Catanzaro, del 20 febbraio 2026, n. 274, che affronta un caso tutt’altro che raro nella pratica, individuando il confine tra errore sanabile ed errore che porta, inevitabilmente, all’esclusione: l’offerta formulata in modo diverso da quanto richiesto dal disciplinare.

Indicazione offerta economica: quando l’errore porta all’esclusione dalla gara

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara in cui il disciplinare aveva previsto in modo espresso e inequivoco che l’offerta economica dovesse essere formulata mediante un ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, specificando chiaramente che tale modalità costituiva requisito essenziale a pena di esclusione.

Uno degli operatori economici che aveva partecipato alla procedura aveva comunque impostato l’offerta in modo difforme rispetto a quanto richiesto. Invece di indicare il ribasso percentuale, aveva infatti espresso direttamente un valore assoluto, cioè il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della prestazione.

Si era quindi determinata una situazione apparentemente semplice, ma in realtà piuttosto delicata sul piano giuridico perché l’offerta risultava comunque intellegibile, dato che il prezzo era chiaramente indicato e, con un’operazione matematica, si sarebbe potuto risalire al ribasso percentuale. Il problema però è che la modalità di espressione non rispettava quanto imposto dalla lex specialis.

Attenendosi alla previsione del disciplinare, la stazione appaltante (SA) aveva disposto l’esclusione del concorrente, ritenendo che non si trattasse di un’irregolarità sanabile, ma di una difformità sostanziale rispetto alle regole di gara.

Ne era scaturito il ricorso dell’operatore economico (OE), sul presupposto che si fosse trattato di un errore meramente materiale. In particolare, il concorrente aveva evidenziato come il contenuto dell’offerta fosse comunque chiaro e che il ribasso percentuale fosse facilmente ricavabile, richiamando quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli errori riconoscibili ictu oculi non dovrebbero comportare automaticamente l’esclusione.

Il quadro normativo: offerta economica, lex specialis e D.Lgs. n. 36/2023

Con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023 emergono due principi che vanno tenuti insieme: la massima partecipazione alle gare e il rispetto rigoroso delle regole fissate dalla stazione appaltante.

È proprio dall’equilibrio tra questi due poli che si ricava la chiave di lettura della vicenda.

Il primo punto fermo è rappresentato dalla centralità della lex specialis di gara. Il disciplinare non si limita a dettare indicazioni operative, ma definisce in modo vincolante:

  • le modalità di presentazione dell’offerta;
  • i requisiti formali e sostanziali della stessa;
  • le cause di esclusione, anche quando sono espressamente qualificate come tali.

Quando la stazione appaltante stabilisce che l’offerta economica deve essere espressa in un determinato modo – ad esempio tramite ribasso percentuale unico – e collega a tale prescrizione la sanzione espulsiva, quella regola diventa parte integrante del meccanismo competitivo.

Si tratta di un elemento che incide direttamente sulla comparabilità delle offerte e sulla trasparenza della procedura.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione

Un secondo profilo riguarda il principio, ormai consolidato, della tassatività delle cause di esclusione, che nel nuovo Codice svolge una funzione centrale, esplicitata nell’art. 10.

Questo principio comporta che l’esclusione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge o dalla lex specialis e che la stazione appaltante non può introdurre cause espulsive non previste;
Allo stesso tempo, quando la causa di esclusione è chiaramente prevista, non può essere disapplicata.

I limiti del soccorso istruttorio

Infine, nella vicenda un ruolo importante è quello svolto dal soccorso istruttorio, che serve a sanare carenze documentali e irregolarità formali, evitando esclusioni inutilmente penalizzanti.

Tuttavia l’istituto disciplinato dall’art.101 del d.Lgs. n. 36/2023 non può essere utilizzato per modificare o integrare l’offerta economica.

Ed è proprio qui che si colloca il nodo della sentenza: convertire un valore assoluto in un ribasso percentuale non significa correggere un refuso, ma intervenire sulla struttura stessa dell’offerta.

Bisogna infatti distinguere tra errore materiale, che può essere corretto quando è immediatamente riconoscibile e non altera il contenuto dell’offerta, ed errore sostanziale, che incide invece sulla volontà negoziale e non è emendabile.

Nel tempo, una parte della giurisprudenza ha mostrato una certa apertura, ammettendo la correzione di errori riconoscibili ictu oculi. Tuttavia, questa impostazione trova un limite proprio quando la difformità riguarda un elemento che la lex specialis qualifica come essenziale.

L’analisi del TAR Calabria: perché l’errore non è sanabile

È proprio sul punto di equilibrio tra forma e sostanza dell’offerta che il TAR Calabria ha costruito il proprio ragionamento: spiega il Collegio che nel caso in esame non ci si trovava di fronte a un semplice errore di trascrizione o a una svista numerica, ma a una difformità nella modalità di espressione dell’offerta economica. Impossibile quindi che si trattasse di un errore materiale.

L’offerta, infatti, non era stata formulata secondo lo schema richiesto dal disciplinare. Non si trattava di un ribasso percentuale indicato in modo impreciso o con un refuso, ma di un’offerta costruita secondo una logica diversa, cioè come prezzo complessivo. E questo, per il TAR, incide direttamente sulla struttura dell’offerta, non sulla sua mera rappresentazione formale.

Da qui deriva il primo punto fermo della decisione: quando la lex specialis impone una specifica modalità di formulazione dell’offerta, quella modalità diventa parte integrante del confronto competitivo.

Il TAR ha quindi escluso che si potesse fare applicazione di quell’orientamento più elastico che, in presenza di errori riconoscibili ictu oculi, consente una correzione senza alterare la par condicio. In questo caso, infatti, la riconoscibilità dell’errore non è stata ritenuta sufficiente.

Questo perché, anche se dal prezzo complessivo si sarebbe potuto ricavare il ribasso percentuale, questa operazione avrebbe richiesto un’attività ricostruttiva da parte della stazione appaltante. Un intervento di questo tipo non si limita a chiarire un dato già espresso, ma finisce per attribuire all’offerta un contenuto che non è stato formulato secondo le regole di gara.

Il TAR ha quindi valorizzato due profili strettamente collegati: la par condicio tra i concorrenti e i limiti del soccorso istruttorio.

Nel primo caso, consentire la conversione dell’offerta da valore assoluto a percentuale avrebbe significato trattare in modo diverso un operatore che non aveva rispettato le regole, introducendo un elemento di alterazione del confronto competitivo; in riferimento all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per intervenire sull’offerta economica, come sarebbe avvenuto in questo caso.

Per avvalorare la propria posizione, il giudice calabrese ha richiamato gli orientamenti della giurisprudenza in materia, distanziandosi da quello più permissivo (come quello espresso dal TAR Sicilia con la sentenza n. 803/2025) e aderendo invece alla linea già tracciata dallo stesso TAR Calabria con la sentenza n. 233/2025.

In quella prospettiva, il Collegio ha ribadito che se il disciplinare richiede il ribasso percentuale, l’offerta formulata come prezzo complessivo non è semplicemente irregolare, ma non conforme alla struttura della gara, e per questo deve essere esclusa.

Conclusioni: esclusione obbligatoria per offerta non conforme al disciplinare

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e, quindi, l’esclusione del concorrente.

In adesione a un orientamento della giurisprudenza più rigoroso, la sentenza conferma che se il disciplinare impone una specifica modalità di formulazione dell’offerta economica – in questo caso il ribasso percentuale unico – e collega a tale prescrizione una clausola espulsiva, la difformità non può essere ricondotta a un errore materiale né può essere sanata.

In sintesi, la forma dell’offerta economica, quando è puntualmente disciplinata, diventa parte integrante della sua validità. Non rispettarla significa presentare un’offerta non conforme alla gara, con una conseguenza inevitabile: l’esclusione.

 

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