Quando un ente non qualificato affida una procedura a una centrale di committenza, può comunque occuparsi della pubblicazione dell’indagine di mercato? La selezione degli operatori economici da invitare può essere gestita direttamente dall’ente oppure rientra tra le attività riservate al soggetto qualificato? È possibile disciplinare queste fasi all’interno di un accordo tra ente e centrale oppure devono necessariamente essere gestite in modo unitario?
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 4184 del 21 aprile 2026, offrendo un chiarimento particolarmente rilevante per gli enti non qualificati chiamati a operare nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Entrando nel dettaglio, viene chiesto al Supporto Giuridico del MIT se un ente non qualificato, nell’ambito di una procedura negoziata sotto soglia affidata a una centrale di committenza qualificata, possa pubblicare e gestire direttamente l’indagine di mercato e la selezione degli operatori economici da invitare, pur in assenza della qualificazione richiesta.
In alternativa, è stato chiesto se tali attività, insieme alla fase di invito, debbano necessariamente essere gestite dalla centrale di committenza oppure possano essere disciplinate nell’ambito dell’accordo o della convenzione tra le parti, richiamando quanto previsto dall’Allegato II.1.
Il nodo interpretativo riguarda quindi la possibilità di distinguere, sotto il profilo delle competenze, tra le diverse fasi della procedura.
Per comprendere la risposta del MIT è necessario circoscrivere il quadro normativo delineato all’interno del Codice dei contratti.
L’art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce un sistema di qualificazione articolato su tre livelli, che delimita le capacità operative delle stazioni appaltanti. Ogni amministrazione può svolgere le procedure corrispondenti al livello posseduto, mentre per quelle di livello superiore si applica quanto previsto dall’art. 62, comma 6.
L’art. 62 del Codice dei contratti, in particolare al comma 6, individua il perimetro operativo delle stazioni appaltanti non qualificate, prevedendo che per determinate procedure esse debbano ricorrere a una centrale di committenza qualificata.
Nel caso degli affidamenti sotto soglia, l’art. 50 del Codice stabilisce che l’individuazione degli operatori avvenga mediante indagini di mercato o elenchi, secondo quanto disciplinato dall’Allegato II.1.
L’Allegato II.1 definisce l’indagine di mercato come una fase preordinata alla conoscenza degli operatori interessati, con funzione preparatoria rispetto alla successiva procedura, ma comunque inserita nel processo complessivo di acquisizione e strettamente collegata alla progettazione tecnico-amministrativa della procedura.
Alla luce del quadro normativo delineato, il MIT parte da una considerazione centrale nel suo ragionamento: la qualificazione non riguarda soltanto la fase di gara in senso stretto, ma l’intero processo di acquisizione, compresa la progettazione tecnico-amministrativa della procedura.
In questo contesto, il Ministero chiarisce che l’indagine di mercato, pur avendo natura pre-gara e funzione conoscitiva, è parte integrante della progettazione tecnico-amministrativa della procedura. Essa rientra quindi tra le attività per le quali è richiesta la qualificazione, richiamando espressamente l’art. 63, comma 5, lettera a), che include tra i requisiti la capacità di progettazione tecnico-amministrativa.
Ne consegue che, qualora l’ente non sia qualificato per il livello della procedura da affidare, l’intera procedura, comprese le fasi di pubblicazione dell’indagine di mercato e selezione degli operatori, deve essere gestita dalla centrale di committenza qualificata.
Il passaggio più rilevante del parere riguarda la qualificazione giuridica dell’indagine di mercato.
Nella prassi operativa questa fase è spesso considerata un momento separato rispetto alla gara, in quanto finalizzata esclusivamente alla raccolta di informazioni e priva di effetti diretti sull’affidamento.
Il MIT, invece, propone una lettura coerente con l’impianto del Codice.
L’indagine di mercato:
Questo collegamento è decisivo. La progettazione della procedura è una delle attività che il Codice collega alla qualificazione e che, per questo, sono rimesse al soggetto qualificato.
Ne deriva che l’indagine di mercato non può essere gestita separatamente rispetto alla procedura affidata al soggetto qualificato.
Non emerge quindi spazio per una ripartizione convenzionale delle attività che sottragga alla centrale di committenza le fasi di indagine e selezione, in quanto strettamente connesse alla progettazione della procedura.
In conclusione, il MIT chiarisce come devono essere gestite le procedure quando manca la qualificazione, rilevando che:
Il sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 non si limita a disciplinare chi firma gli atti di gara, ma individua in modo unitario il soggetto responsabile dell’intero processo.
È proprio in questa logica che il parere del MIT chiude ogni margine interpretativo, escludendo soluzioni intermedie e confermando che, in assenza di qualificazione, la gestione della procedura deve rimanere integralmente in capo alla centrale di committenza.
No. Secondo il parere MIT n. 4184/2026, quando l’ente non è qualificato per il livello della procedura, anche l’indagine di mercato, in quanto parte della progettazione tecnico-amministrativa, rientra nella gestione della centrale di committenza qualificata.
No. Il MIT chiarisce che, pur essendo una fase pre-gara e conoscitiva, l’indagine di mercato è parte integrante della progettazione tecnico-amministrativa della procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023, e come tale rientra tra le attività del soggetto qualificato.
No, nei termini chiariti dal parere MIT n. 4184/2026. Quando l’ente non è qualificato per il livello della procedura, non può occuparsi direttamente di singole fasi come l’indagine di mercato o la selezione degli operatori, anche se previste in un accordo con la centrale di committenza.
Questo perché tali attività non sono autonome, ma fanno parte della progettazione tecnico-amministrativa della procedura, che il Codice riserva al soggetto qualificato.
In pratica, la procedura non può essere suddivisa tra ente e centrale, ma deve essere gestita in modo unitario dalla centrale di committenza.
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