Accesso agli atti della PA: non è possibile controllo generalizzato

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4838 del 19 ottobre 2017, si è pronunciato sul diritto di accesso agli atti della PA e, in particolare, sulla possibilità di effettuare sull’attività amministrativa un controllo generalizzato.Il Collegio ha ravvisato che non è possibile un controllo generalizzato sull’attività amministrativa della P.A. nonostante sia previsto dal legislatore un diritto di accesso agli atti a chiunque abbia interesse.Si legge dalla sentenza: “A riprova di ciò la previsione, specifica, che l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (ex multis, per le applicazioni del principio, tra i precedenti più recenti, Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043).Pertanto è stata ribadita dai giudici di Palazzo Spada l’assoluta connessione strumentale e funzionale tra l’interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e la documentazione di cui si chiede l’esibizione.

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