La Delibera ANAC n. 41 del 3 febbraio 2026 aggiorna il Regolamento ANAC per l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso documentale ex l. 241/1990, riallineandolo esplicitamente con l’art. 35 del d.lgs. 36/2023 e con la disciplina speciale degli appalti pubblici.
Il contributo analizza la portata tecnica delle modifiche, con particolare riferimento alla gestione delle istanze di accesso da parte del RUP, al differimento durante le procedure di gara e ai profili di responsabilità amministrativa e contenziosa.
La Delibera ANAC n. 41 del 3 febbraio 2026, nel modificare il Regolamento disciplinante l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso documentale ex legge n. 241/1990, si presenta formalmente come un intervento di coordinamento con il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il richiamo espresso all’art. 35 del d.lgs. 36/2023 – norma che disciplina i limiti e il differimento dell’accesso nelle procedure di affidamento, a tutela della par condicio e dei segreti tecnici e commerciali – e la contestuale individuazione del RUP quale responsabile del procedimento per gli accessi agli atti di gara, non costituiscono tuttavia un mero adeguamento terminologico.
La scelta regolamentare incide su un profilo strutturale: l’integrazione della gestione dell’accesso nella funzione stessa di conduzione della procedura. L’ostensione degli atti di gara, specie nelle fasi ancora pendenti, non è un adempimento documentale neutro, ma un segmento decisionale che può influire sull’equilibrio competitivo e sulla stabilità della gara.
In tale prospettiva, la Delibera n. 41/2026 consolida un assetto nel quale il potere di modulare l’accesso – mediante differimento o limitazione – è ricondotto al centro della procedura, attribuendone la responsabilità al RUP quale garante dell’equilibrio tra trasparenza e tutela degli interessi sensibili.
Il richiamo operato dalla Delibera n. 41/2026 all’art. 35 del d.lgs. 36/2023 non si limita a un aggiornamento formale. Esso ribadisce che l’accesso agli atti di gara è inserito in un ambito regolato da una disciplina speciale, nella quale il principio di trasparenza convive con esigenze strutturali di tutela della concorrenza.
L’accesso durante la fase di svolgimento della procedura non può essere letto secondo le categorie ordinarie dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La materia degli appalti pubblici impone un bilanciamento più articolato, nel quale la pubblicità dell’azione amministrativa deve confrontarsi con la protezione della par condicio tra i concorrenti e con la salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che l’ostensione degli atti non può tradursi in uno strumento capace di alterare l’equilibrio competitivo. Il differimento, in questa prospettiva, non costituisce una compressione arbitraria del diritto di accesso, ma una modulazione temporale funzionale alla corretta conclusione della procedura.
Il punto qualificante non è dunque la mera possibilità di differire, ma l’individuazione del soggetto chiamato a operare tale valutazione.
La modifica dell’art. 25 del Regolamento ANAC, che individua nel RUP il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione, assume una portata che va oltre il dato organizzativo.
Il RUP è chiamato a valutare se l’ostensione immediata possa determinare un pregiudizio concreto alla regolarità della gara, se la documentazione richiesta contenga informazioni tecniche riservate, se il differimento sia proporzionato rispetto all’interesse fatto valere dall’istante.
Non si tratta di un’attività meramente istruttoria o documentale. Si tratta di una decisione in senso proprio. Sul piano operativo, la gestione dell’istanza impone al RUP una valutazione tempestiva e puntuale, che tenga conto della fase della procedura, della natura della documentazione richiesta e dell’eventuale presenza di controinteressati. Il differimento non può essere utilizzato in modo automatico o generalizzato, ma richiede una motivazione specifica in relazione al concreto pregiudizio che l’ostensione anticipata determinerebbe.
Il RUP diventa il punto di composizione tra interessi tra loro confliggenti: da un lato il diritto di accesso quale garanzia di controllo e strumento di tutela giurisdizionale; dall’altro la tutela della concorrenza, la riservatezza delle offerte e l’esigenza di preservare la stabilità della procedura.
La concentrazione di questa funzione in capo al RUP è coerente con l’impianto del d.lgs. 36/2023, che ne rafforza la responsabilità unitaria sull’intero ciclo del contratto. L’accesso non è un segmento esterno, ma un momento interno alla gestione della gara.
La decisione sull’accesso non è neutra sotto il profilo della responsabilità. La scelta di differire, limitare o concedere l’accesso deve essere inserita nel fascicolo di gara con adeguata tracciabilità, poiché costituisce atto autonomamente sindacabile e potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della correttezza dell’azione amministrativa.
Un differimento illegittimo può incidere sul diritto di difesa dell’operatore economico, determinando contenzioso ex art. 116 c.p.a. e possibili ricadute sulla validità degli atti successivi. Al contrario, un’ostensione indebita può comportare la divulgazione di informazioni protette e l’esposizione dell’amministrazione a richieste risarcitorie.
Il RUP non si limita dunque a garantire la regolarità tecnica della procedura. Egli assume una funzione di garanzia rispetto alla correttezza del bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. La sua valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo, il quale verifica la coerenza della motivazione e la proporzionalità della scelta adottata.
La Delibera n. 41/2026, pur intervenendo su un regolamento interno, contribuisce a chiarire che la gestione dell’accesso agli atti di gara costituisce un momento decisorio a tutti gli effetti, con implicazioni dirette sul piano della responsabilità amministrativa e organizzativa.
La centralità del RUP in materia di accesso agli atti di gara assume un rilievo ancora maggiore se si considera il coordinamento tra le diverse forme di accesso previste dall’ordinamento.
Nelle procedure di affidamento possono concorrere l’accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l’accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la disciplina speciale dettata dal Codice dei contratti pubblici.
Il problema non è soltanto applicativo, ma sistemico. L’accesso civico generalizzato, per sua natura, non richiede la titolarità di un interesse qualificato; esso è volto a garantire un controllo diffuso sull’azione amministrativa. Tuttavia, anche tale forma di accesso incontra limiti espressi, tra cui quelli relativi alla tutela di interessi economici e commerciali, nonché alla regolarità dei procedimenti in corso.
L’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 impone un bilanciamento concreto tra trasparenza e tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti. In materia di gare pubbliche, tale bilanciamento deve essere letto alla luce dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023, che rappresenta norma speciale.
Ne deriva che la gestione delle istanze di accesso – quale che sia la loro qualificazione formale – non può prescindere dalla disciplina specifica degli appalti. E la concentrazione della competenza in capo al RUP consente di evitare una frammentazione decisionale che potrebbe tradursi in incoerenze o conflitti interpretativi.
Il RUP diventa così il punto di raccordo tra regimi diversi, chiamato a operare una valutazione unitaria che tenga conto della natura della procedura e della fase in cui essa si trova.
La decisione in materia di accesso agli atti di gara è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo. Il giudice amministrativo è chiamato a verificare la legittimità del diniego o del differimento, con particolare riguardo alla sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’ostensione.
In questo contesto, la qualità della motivazione assume un ruolo centrale. Non è sufficiente un generico richiamo alla tutela della riservatezza o alla necessità di preservare la par condicio. È necessario esplicitare le ragioni per cui, in concreto, l’accesso immediato inciderebbe negativamente sulla procedura o sugli interessi protetti. In assenza di una motivazione analitica, il rischio è che il giudice amministrativo qualifichi il differimento come pretestuoso o meramente dilatorio, con conseguente possibile condanna alle spese e aggravamento del contenzioso.
La scelta di attribuire al RUP la competenza in materia di accesso implica che tale valutazione debba essere inserita nel quadro complessivo della gestione della gara. Il sindacato giurisdizionale non si limita a un controllo formale, ma investe la correttezza del bilanciamento operato.
La gestione dell’accesso diventa così banco di prova della capacità dell’amministrazione di coniugare trasparenza e tutela degli interessi sensibili, evitando sia rigidità eccessive sia aperture indiscriminate.
La modifica introdotta dalla Delibera ANAC n. 41/2026 può essere letta, in controluce, come un tassello di un processo più ampio di razionalizzazione dell’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici.
Il nuovo Codice ha progressivamente ricondotto a un centro unitario funzioni che in passato risultavano distribuite tra uffici e soggetti diversi. La gestione dell’accesso agli atti di gara si inserisce in questa dinamica: non è più un segmento meramente documentale o esterno alla procedura, ma parte integrante della decisione amministrativa.
Attribuire al RUP la competenza in materia di accesso significa rendere esplicito che la trasparenza non è un obbligo accessorio, bensì una dimensione interna alla funzione decisoria. Il bilanciamento tra pubblicità e riservatezza non avviene ai margini del procedimento, ma nel suo stesso centro.
In questo senso, la Delibera n. 41/2026 non si limita a coordinare il regolamento ANAC con il d.lgs. 36/2023. Essa consolida un modello nel quale potere decisionale e responsabilità non sono più frammentati, ma tendono a coincidere.
La figura del RUP emerge così come punto di convergenza tra efficienza procedurale, tutela della concorrenza e garanzie di trasparenza. La gestione dell’accesso agli atti di gara diventa il luogo in cui tale convergenza si rende visibile: una decisione che incide sull’equilibrio della competizione e sulla possibilità di controllo giurisdizionale non può essere neutra né meramente formale.
In questa coincidenza tra centro decisionale e centro di responsabilità si coglie uno dei tratti più significativi dell’evoluzione in atto nel sistema dei contratti pubblici.
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