Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza.Il Tar Puglia (Ord. 49/2019) ha ordinato di concedere, su richiesta dell’impresa ricorrente, l’accesso integrale alla documentazione di gara riguardante la controinteressata, dopo che l’amministrazione aveva concesso l’accesso oscurando parti del progetto tecnico e parte della relazione giustificativa dell’anomalia, oltre ad altri documenti considerati sensibili.Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è specificamente regolamentato, prima dall’art. 13 dlgs n. 163/2006, e poi art. 53 dlgs n. 50/2016 di analogo tenore).Il Codice Appalti consente quindi l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.E’ quindi evidente, secondo il Tar, che l’accesso di cui alle disposizioni citate deve consentire anche l’estrazione di copia senza alcuna limitazione.In forza della citata disposizione l’accesso agli atti di gara è “comunque” (i.e. anche laddove sia stato legittimamente opposto un segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) e b) dlgs n. 163/2006) consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purché la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente.Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione – come avvenuto nella fattispecie concreta oggetto di giudizio – di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza.Peraltro, secondo il Tar Puglia, è la stessa partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione.Anche se rimane fermo l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, vi è nella decisione di un’impresa di partecipare a gare di appalto pubbliche una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo all’interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono quest’ultima.E’ stato quindi riconosciuto che l’impresa ricorrente sia titolare di un interesse diretto, attuale e concreto (ex artt. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990 e 2, comma 1 d.p.r. n. 184/2006) all’accesso pieno all’offerta tecnica della controinteressata ed al resto della documentazione, strumentale alla tutela in giudizio della proprie posizioni giuridiche soggettive
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