Accesso agli atti di gara: la SA può fornire anche solo la copia cartacea. La presentazione degli atti di gara in forma cartacea invece che digitale da parte della stazione appaltante è legittima, perché si tratta sempre di una prova dei documenti richiesti.
Con questa motivazione, la V sez. del Consiglio di Stato, nella sentenza n.1951/2022 ha respinto l’appello di un operatore che aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara nella quale si era classificato secondo. Secondo quanto contestato, seguendo correttamente i criteri stabiliti nel disciplinare di gara, la propria offerta tecnica avrebbe ottenuto il punteggio più alto, ragion per cui aveva adito il TAR.
Il tribunale aveva quindi disposto “l’esibizione di tutti gli atti di gara richiesti da parte ricorrente e non ancora prodotti in giudizio, nonché di una dettagliata relazione di chiarimenti della Stazione Appaltante che chiarisca puntualmente le modalità di calcolo adottate per l’attribuzione alle quattro Ditte partecipanti alla gara in questione del punteggio in relazione al criterio qualitativo”.
La Stazione Appaltante aveva quindi depositato in giudizio tutti gli atti di gara in forma cartacea, chiarendo di aver rilevato un errore nel calcolo dell’attribuzione del punteggio e di averlo rettificato, operazione che non aveva mutato la posizione di prima in graduatoria dell’aggiudicataria, di aver pertanto approvato i relativi verbali di rettifica e riaggiudicato la gara all’originaria società aggiudicataria.
Il concorrente ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento degli atti impugnati; il riconoscimento del giusto diritto a essere dichiarato vincitore della gara, oltre che il risarcimento dei danni patiti.
In particolare, l’appellante ha premesso:
Secondo l’appellante una condotta del genere è prova della sussistenza dei vizi di trasparenza e parzialità dell’azione amministrativa, ex art. 64 Cod. proc. Amm. e che non ricevere i file digitali abbia di fatto negato “l’accesso a una giurisdizione amministrativa piena ed effettiva”.
Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione alla Stazione Appaltante: a fronte della produzione in giudizio degli atti in via cartacea, l’ordinanza del TAR di dare pieno accesso agli atti era stata eseguita e non vi è alcuna ragione per sostenere che solo il deposito di files elettronici potesse “consentire un apprezzamento scevro da vizi logici”.
Anche se la procedura si è svolta telematicamente, nulla osta alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea.
Come spiegano i giudici di Palazzo Spada, per la legge n. 241/1990, cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il “documento amministrativo” è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie [art. 22 comma 1 lett. d)] e lo stesso art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico”, oppure “tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti”.
Il ricorso è stato quindi respinto: non solo la Stazione Appaltante ha dato pieno accesso a verbali e ad atti di gara, ma rendendosi conto dell’errore nell’attribuzione dei punteggi, lo ha corretto in autotutela, senza che questo cambiasse la graduatoria.
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