Affidamenti diretti: il MIT sull’indicazione dei costi della manodopera

Affidamenti diretti: il MIT sull’indicazione dei costi della manodopera

Negli affidamenti diretti la stazione appaltante è tenuta ad individuare i costi della manodopera? L’”offerente” è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera, ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all’interno della richiesta di offerta per affidamento diretto?

Affidamenti diretti e costi della manodopera: interviene il MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 26 febbraio 2024, n. 2398 che riguarda l’ambito di applicazione e il coordinamento degli articoli 41, comma 14 e 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), per gli affidamenti diretti.

Prima di addentrarci all’interno del chiarimento fornito dal MIT, è opportuno ricordare:

  • l’Allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera d), definisce “affidamento diretto”: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
  • l’art. 41, comma 14, dispone: Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
  • l’art. 108, comma 9, prescrive: Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Affidamenti diretti e costo della manodopera: domanda e risposta

Ecco il quesito formulato al Supporto Giuridico del MIT:

Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13″, si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all’art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l’offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell’art 108 comma 9 (l’esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all’interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.

Il MIT ha risposto nel seguente modo:

Relativamente al tema posto si richiama l’art. 48 del nuovo codice ed in particolare il comma 4 dello stesso, secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Pertanto l’art. 41 comma 14 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara.

 

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