Un affidamento diretto può includere una proroga senza violare il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)? La clausola di proroga può essere prevista anche negli affidamenti sottosoglia, o si rischia di aggirare il principio di rotazione? E soprattutto: come deve essere calcolato il valore dell’appalto per verificare la legittimità della proroga?
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3677 del 2 ottobre 2025, ha affrontato un caso pratico oltre che frequente: un affidamento diretto di lavori di manutenzione di durata biennale, per il quale la stazione appaltante intendeva prevedere la facoltà di proroga per ulteriori dodici mesi, mantenendo l’importo complessivo – su trentasei mesi – al di sotto dei 150.000 euro.
Il dubbio nasce dalla possibile interferenza tra la proroga contrattuale e il principio di rotazione, nonché dal corretto calcolo del valore dell’appalto ai fini della soglia dell’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023.
Per rispondere al quesito il MIT ha richiamato anzitutto l’art. 14, comma 4, che disciplina il calcolo del valore stimato dell’appalto. La norma stabilisce che il calcolo deve basarsi sull’importo totale pagabile, comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo esplicitamente previsto nei documenti di gara. Ciò significa che l’eventuale proroga, se inserita in modo chiaro e motivato, deve essere conteggiata sin dall’origine nel valore stimato del contratto.
Viene inoltre richiamato l’art. 49, che regola il principio di rotazione: la stazione appaltante deve evitare affidamenti consecutivi allo stesso operatore economico, salvo motivate eccezioni legate alla struttura del mercato o alla qualità della prestazione.
L’art. 50, comma 1, lettera a), consente l’affidamento diretto di lavori sotto i 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori, purché l’esecutore sia qualificato e in possesso di idonee esperienze.
Infine, l’art. 120, comma 10, dispone che, se la proroga è prevista nel bando o nei documenti di gara, il contraente originario è tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali, o – se previsto – a quelle di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.
Il MIT ha chiarito che la proroga di un contratto affidato direttamente è legittima solo se:
Viene evidenziato, dunque, che la durata effettiva del contratto – comprensiva della proroga – deve essere valutata già nella fase di programmazione e che l’affidamento resta diretto solo se l’importo massimo, comprensivo di proroga, rimane sotto soglia.
In sostanza, la proroga non trasforma la natura dell’affidamento, purché si tratti di un’opzione già considerata e valorizzata nella stima economica iniziale. Diversamente, un’estensione non prevista configurerebbe una modifica sostanziale del contratto, in violazione dell’art. 120 e dei principi di concorrenza e trasparenza.
Esclusa, inoltre, che la mera previsione della proroga costituisca di per sé una violazione del principio di rotazione: l’eventuale elusione sussiste solo se la proroga viene utilizzata per evitare un nuovo confronto competitivo o per aggirare la durata fisiologica dell’affidamento diretto.
Il Parere MIT n. 3677/2025 conferma, quindi, che la proroga è compatibile con l’affidamento diretto, a condizione che sia:
In sintesi:
La chiave è sempre la trasparenza della programmazione: un contratto sotto soglia può legittimamente durare trentasei mesi, ma deve essere impostato e pubblicato come tale sin dall’inizio.
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