Nel caso di affidamento diretto, anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante richiesta di offerta (RDO) si applica l’obbligo di verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?
Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2391/2024 che ha chiarito un concetto già espresso nel precedente parere n. 2311/2024.
Con il parere n. 2311/2024, il MIT aveva risposto al seguente quesito:
L’art. 48 del d.lgs. 36/2023 dispone al co. 4 che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II, le disposizioni del codice. Per le procedure di cui all’art. 50 co 1 lett. b) (affidamenti diretti) l’art. 110 non risulta oggetto di espressa deroga. Si chiede, pertanto, se negli affidamenti diretti, ad. es. tramite Ordine diretto sul MEPA ovvero anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante RDO, debba essere individuata una soglia di anomalia ai sensi dell’art. 110 co 1 e verificata la congruità della migliore offerta se risultata anomala, ovvero se tale verifica non sia obbligatoria attesa la natura di affidamento diretto della procedura. Restano fermi ovviamente, in caso di servizi non intellettuali e forniture con posa in opera, gli obblighi di verifica posti dall’art. 11, dall’art. 57 e dall’art 41 co 14 in caso di costo della manodopera dichiarato inferiore a quello indicato negli atti di gara.
La risposta (molto sintetica) del MIT è stata “L’art. 110 del codice dei contratti pubblici trova deroga, sotto soglia, nell’art. 54 del medesimo Codice. Si veda in particolare l’art. 54, c. 1 secondo e terzo periodo”.
Ricordiamo che l’art. 54, comma 1 del Codice prevede:
Primo periodo – Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Secondo periodo – Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b).
Terzo periodo – In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Con il nuovo parere n. 2391/2024 il MIT ha risposto al seguente quesito:
Con riferimento alla risposta fornita al quesito 2311, si chiede se sia corretta l’interpretazione della risposta per cui agli affidamenti diretti, anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante RDO, non si applica l’obbligo di verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 110 del Codice, fermo restando che in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In questo caso il MIT ha chiarito che nell’ambito degli affidamenti diretti non si dovrà procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti, in quanto tale disposizione presuppone un previo confronti comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti è assente in re ipsa.
Il MIT ha, inoltre, aggiunto che l’art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 prevede per gli affidamenti sotto-soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per lavori e servizi, in deroga all’art. 110 del d.lgs. 36/2023, che la stazione appaltante possa indicare nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anormalmente basse (sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).
Molto interessante è la parte finale della risposta che tratta il ribasso del costo della manodopera, argomento sul quale recentemente abbiamo segnalato:
Nella nuova risposta il MIT precisa che in caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Amministrazione nel bando, la stazione appaltante deve procedere a controllare il costo dichiarato. Ciò nell’ottica di una maggiore semplificazione e celerità delle procedure di affidamento diretto. Un modo per dire che l’indicazione di un costo diverso (più basso) è ammissibile purché congruo.
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