Prosegue l’attività chiarificatrice del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il 26 febbraio 2024 ha fornito diversi pareri su temi applicativi che riguardano il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Tra questi, molti riguardano l’affidamento diretto.
Con parere 26 febbraio 2024, n. 2338 il MIT ha provato a coordinare ed entrare nel dettaglio delle seguenti disposizioni del Codice dei contratti:
In particolare, premesso che:
sembrerebbe che, interpretati in base al criterio letterale, si debbano ritenere non applicabili all’affidamento diretto. Per questo motivo si è chiesto al MIT se l’art. 11, comma 2 e l’art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti.
Preliminarmente il MIT ha ricordato che l’art. 48, comma 4 del Codice dei contratti dispone che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
Da tale disposizione consegue che nei contratti sottosoglia si applicano in primis le regole contenute nel Libro II (Dell’appalto), Parte I (Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee) del Codice ed, in particolare, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici.
Una premessa che avrebbe dovuto indirizzare diversamente anche il parere 26 febbraio 2024, n. 2318. Ma questa è un’altra storia.
Relativamente all’applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il MIT ha confermato che questa disposizione ha introdotto il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara o negli inviti, seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente CCNL che garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (da qui la conferma della ribassabilità dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati nel bando).
Nella Relazione Illustrativa al Codice dei contratti, a pagina 27, si “prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto”.
Per questo motivo, secondo il MIT, il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti, seppur con la precisazione secondo cui – visto il comma 2, art. 11, D.Lgs. n. 36/2023 – la mancanza di un bando o di invito di gara sembra produrre una apparente disapplicazione del comma citato per l’affidamento diretto. Tuttavia, visto il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL per vie informali, per esempio nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico.
Relativamente all’art. 41, comma 14 del Codice, il MIT ha confermato che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale (la tutela dei lavoratori) che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento.
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