Affidamento diretto: il confronto tra preventivi non trasforma la procedura in una gara

Affidamento diretto: il confronto tra preventivi non trasforma la procedura in una gara

Un affidamento diretto con invito a più operatori e confronto tra preventivi resta davvero un affidamento diretto? Oppure, quando la stazione appaltante introduce un criterio come il minor prezzo, cambia il modo in cui quella procedura deve essere gestita? E ancora, cosa succede se un operatore viene escluso per mancata indicazione dei costi della manodopera quando quei costi risultano invece inseriti in un allegato regolarmente caricato sulla piattaforma?
Nel sottosoglia il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha introdotto modelli di selezione più snelli, ma proprio queste forme semplificate, e in particolare l’affidamento diretto, stanno facendo emergere diversi dubbi operativi, perché il confine tra una gestione davvero semplificata e una procedura che, passo dopo passo, diventa più strutturata è spesso molto meno chiaro di quanto si pensi.

È proprio dentro questo spazio che si inserisce la sentenza del TAR Campania n. 2078 del 26 marzo 2026, che non prova a riscrivere le regole e non forza le categorie, ma riporta il ragionamento su un terreno più vicino a come queste procedure vengono costruite e gestite nella pratica di tutti i giorni.

Affidamento diretto e confronto tra preventivi: la procedura e i motivi del ricorso al TAR

La vicenda nasce da una procedura impostata come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 per il servizio di conferimento della frazione organica, ma già guardando come è stata costruita emerge chiaramente che non si trattava di un affidamento diretto “semplice”, perché la stazione appaltante aveva invitato quattro operatori e aveva acquisito più preventivi, arrivando poi a confrontare le offerte sulla base del minor prezzo.

Uno degli operatori invitati aveva caricato nei termini la propria offerta tramite piattaforma, inserendo nella busta digitale tutta la documentazione richiesta, compreso un allegato in cui erano indicati separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza.

Nel verbale di confronto dei preventivi, però, quell’offerta veniva ritenuta priva dell’indicazione dei costi della manodopera e, su questa base, l’operatore veniva escluso, nonostante fosse quello che aveva presentato il ribasso più elevato.

A quel punto l’operatore aveva chiesto il riesame in autotutela, sostenendo di aver trasmesso correttamente tutta la documentazione e che la stazione appaltante non aveva esaminato davvero il contenuto della busta digitale, ma l’amministrazione aveva respinto l’istanza, richiamando l’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e ribadendo che la mancata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione e non può essere sanata ai sensi dell’art. 101.

Da qui il ricorso al TAR.

Affidamento diretto: il quadro normativo del D.Lgs. n. 36/2023 tra art. 50, 108 e 101

Per capire la decisione del TAR bisogna fermarsi un attimo e mettere a fuoco il perimetro normativo, che in questo caso è abbastanza chiaro e ruota attorno agli artt. 50, 108 e 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’art. 50 disciplina l’affidamento diretto sottosoglia e consente, per servizi e forniture sotto i 140.000 euro, di procedere anche senza consultare più operatori, lasciando al RUP uno spazio decisionale ampio, che è poi il vero tratto distintivo di questo modello.

Allo stesso tempo, però, l’art. 108 del Codice stabilisce che nell’offerta economica devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, con esclusione in caso di omissione, mentre l’art. 101 chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per intervenire sull’offerta economica.

Il punto è che, se quei costi non ci sono davvero l’esclusione è inevitabile, ma prima ancora bisogna capire se quei costi ci sono oppure no.

Affidamento diretto e confronto tra offerte: l’autovincolo della stazione appaltante secondo il TAR

Alla luce del quadro normativo delineato, il TAR sviluppa un ragionamento che si colloca in linea con l’orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa, muovendo da un dato che emerge chiaramente dagli atti, cioè che la procedura era stata qualificata come affidamento diretto ma era stata in concreto gestita attraverso l’invito a più operatori e il confronto delle offerte sulla base del minor prezzo.

Da questo presupposto il giudice non trae conclusioni forzate e non mette in discussione la qualificazione della procedura, ma si limita a osservare che, nel momento in cui la stazione appaltante sceglie di utilizzare un metodo comparativo, finisce per vincolarsi a quel metodo e deve quindi verificare se la procedura si sia svolta in modo coerente con le regole che essa stessa ha deciso di applicare.

Il passaggio che orienta realmente la decisione, però, si colloca su un piano diverso e riguarda la verifica del contenuto dell’offerta, perché il TAR rileva che i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza risultavano effettivamente indicati nell’allegato caricato dall’operatore nella busta digitale, allegato che, peraltro, era proprio quello destinato a contenere tali informazioni ed era stato firmato e trasmesso nei termini.

Ne deriva che la ricostruzione dell’amministrazione, fondata sulla presunta assenza di tali elementi, non trova riscontro negli atti e che, proprio per questo, la questione del soccorso istruttorio perde rilevanza, non essendo in presenza di un elemento mancante ma di un elemento che non è stato adeguatamente considerato nella fase di valutazione.

Affidamento diretto e confronto preventivi: perché non diventa una gara ma cambia la gestione

Il punto più delicato della sentenza, e anche quello che più spesso viene letto in modo impreciso, riguarda il rapporto tra affidamento diretto e confronto tra preventivi, perché la tentazione è quella di ritenere che, quando si mettono a confronto più offerte, si entri automaticamente in una logica di gara, ma il TAR non dice questo e, a ben vedere, non potrebbe nemmeno dirlo.

Quello che emerge dalla decisione si colloca su un piano diverso, perché il tema non è la qualificazione astratta della procedura, ma il modo in cui viene costruita e gestita nella pratica.

Se la stazione appaltante decide di invitare più operatori e di confrontare le offerte sulla base di un criterio come il minor prezzo, non cambia formalmente il tipo di procedura, ma costruisce un modello che è più strutturato rispetto all’affidamento diretto in senso stretto, perché introduce una logica comparativa che finisce per ridurre lo spazio della discrezionalità del RUP e richiede una valutazione delle offerte che sia realmente completa e coerente con le regole che l’amministrazione ha scelto di darsi.

È proprio in questo passaggio che si gioca l’equilibrio del sottosoglia, perché non è la qualificazione formale della procedura a determinare il livello di garanzie, ma il modo in cui quella procedura viene concretamente costruita e poi gestita.

Nel caso esaminato, infatti, l’errore dell’amministrazione non sta nell’aver escluso un operatore nell’ambito di un affidamento diretto, ma nell’averlo fatto sulla base di una lettura parziale della documentazione, che ha portato a ritenere assente un elemento che invece risultava presente, ed è proprio su questo passaggio che si fonda l’annullamento.

Affidamento diretto e costi della manodopera: cosa cambia dopo la sentenza del TAR Campania

La decisione del TAR è lineare nelle conseguenze, perché il ricorso viene accolto, l’aggiudicazione viene annullata, il contratto dichiarato inefficace e viene disposto il subentro dell’operatore ricorrente, ma il passaggio più interessante non è tanto l’esito quanto il percorso che porta a questo risultato.

Per le stazioni appaltanti il punto che emerge è abbastanza chiaro, anche se non viene mai esplicitato in questi termini, perché quando si utilizza l’affidamento diretto nella sua forma più essenziale la discrezionalità resta ampia e la procedura mantiene una struttura leggera, mentre nel momento in cui si introduce un confronto tra offerte si entra in una dimensione diversa, che non cambia la natura giuridica dell’istituto ma incide in modo significativo sul modo in cui la procedura deve essere gestita, soprattutto nella fase di valutazione.

Allo stesso tempo, resta fermo che l’indicazione dei costi della manodopera è un elemento essenziale dell’offerta e non è suscettibile di soccorso istruttorio, ma questo principio non può essere utilizzato per giustificare un’esclusione quando quei costi risultano effettivamente presenti nella documentazione trasmessa dall’operatore.

In definitiva, la sentenza non ridefinisce l’affidamento diretto, ma richiama un’esigenza che nella pratica operativa emerge sempre più spesso, cioè che il livello di attenzione richiesto nella fase istruttoria cresce con il grado di strutturazione della procedura, perché più l’amministrazione introduce elementi di confronto, più deve essere coerente nel modo in cui li gestisce.

 

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