1. Il profilo processuale controverso di cui si è dato conto in premessa trae origine dal difetto di coordinamento tra il Codice dei contratti e il Codice del processo amministrativo e, in particolare, dalla mancata modifica dell’art.120 comma 5 del c.p.a. nella parte in cui esso subordina l’impugnazione dell’aggiudicazione al ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 del precedente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163 del 2006). Secondo la tesi fatta propria dal Tar, il richiamo all’art. 79 dovrebbe intendersi sostituito con quello all’art.76 del vigente d.lgs. 50/2016.1.1. La divergenza precettiva tra le due disposizioni è data dal fatto che mentre l’art. 79 comma 5 bis specifica che “la comunicazione (dell’aggiudicazione ndr) è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c” (“le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto”); viceversa, l’attuale art. 76 comma 5 si limita a statuire che “le stazioni appaltanti comunicano .. l’aggiudicazione” e, solo su richiesta dell’interessato, gli elementi previsti dal comma 2, lett. b) del medesimo art. 76. Dunque, secondo la tesi seguita dal primo giudice, anche la comunicazione valida ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dovrebbe conformarsi al più succinto obbligo informativo imposto dall’art. 76.1.2. Ciò posto, ai fini dell’interpretazione dell’attuale formulazione dell’art. 120 comma 5 c.p.a., si possono ipotizzare le seguenti opzioni ermeneutiche: i) quella fatta propria dal Tar Veneto, innanzi richiamata; ii) la tesi che intende l’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in senso conforme ai principi del diritto comunitario e, quindi, in continuità con la previgente disposizione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006; iii) la tesi (sostenuta nell’atto di appello) del rinvio recettizio o materiale, secondo la quale, essendo la norma richiamata (l’art. 79) stabilmente incorporata all’interno della norma richiamante (l’art. 120, comma 5, c.p.a.), i successivi mutamenti della prima non verrebbero ad incidere sul contenuto della seconda.1.3. Ad eccezione della prima, tutte le rimanenti impostazioni inducono a concludere verso un esito favorevole alla posizione dell’appellante; e la soluzione della tempestività del ricorso è quella che anche questo Collegio reputa più convincente, in quanto maggiormente in sintonia con i sovraordinati principi comunitari.1.4. In effetti, è proprio il quadro normativo comunitario ad offrirle consistenti argomenti di supporto, a cominciare dalle direttive ricorsi (dalle quali origina l’art. 79 d.lgs. 163/2006), le quali impongono agli Stati membri di «notificare» ai candidati e agli offerenti «interessati» una comunicazione dell’aggiudicazione, collegando (solo) a tale adempimento sia la decorrenza dei termini di impugnazione che lo stand-still procedimentale. Le stesse direttive specificano, del resto, che la comunicazione inviata ai candidati/offerenti interessati deve comprendere le «informazioni pertinenti» (in particolare, una relazione sintetica dei motivi sottostanti alla decisione presa dalla stazione appaltante e l’indicazione del termine di stand-still) «che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace» (v. considerando 6 e 7 e artt. 1,2-bis, 2-quater e 2- septies direttive 89/665/CEE e 1992/13/CEE; art. 2-bis della direttiva 2007/66/CE).1.5. Analogo è il disposto normativo dell’art. 41 della direttiva 2004/18, e, quanto alle direttive contratti del 2014, esse presuppongono, confermano e non superano, le garanzie poste dalle precedenti direttive “ricorsi” (come chiaramente enunciato dal considerando n. 122 della direttiva 24).1.6. Meritano di essere menzionate anche le sentenze della Corte di giustizia UE (sez. V, 8 maggio 2014, C-161/13; Id., sez. III, 28 gennaio 2010, C-406/08), espressamente orientate nel senso di ritenere che «ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni».1.7. Dunque, mettendo a frutto la reiterata indicazione del legislatore comunitario, pare non potersi prescindere, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione in materia di appalti, dalla essenzialità della comunicazione del provvedimento e della relativa motivazione; ed in termini “conformi” va letto il combinato disposto degli artt. 120 comma 5 c.p.a e 76 d.lgs. n. 50/2016.
1.8. D’altra parte alle medesime conclusioni è giunto questo Consiglio di Stato laddove ha ritenuto di intendere il nuovo contenuto dell’art. 76, comma 5, come del tutto “sovrapponibile” a quello dell’art. 79 citato; e come sostanzialmente invariato l’impianto di fondo del sistema di impugnazione degli atti delle procedure di gare pubbliche per la conclusione dei contratti di appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.07.2018 n.4442). 1.9. Vero è, peraltro, che l’art. 76 – non prevedendo forme di comunicazione dell’aggiudicazione esclusive e tassative e, dunque, non incidendo sulle regole generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione – lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme. Nondimeno, una piena percezione dei contenuti essenziali dell’atto (riferiti in particolare al contenuto del dispositivo ed all’effetto lesivo che ne promana) non può prescindere – proprio alla luce dei richiamati principi eurocomunitari – dalla comunicazione di un motivato provvedimento di aggiudicazione.1.10. E nel medesimo senso qui sostenuto depone la formulazione dell’art. 29,comma1, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.
1.11. Non di minor rilievo è il fatto che solo la comunicazione del provvedimento è in grado di consegnare alla parte quegli elementi di conoscenza sul suo contenuto (non necessariamente desumibili dagli atti endoprocedimentali assunti nel corso della gara) che appaiono essenziali per la predisposizione di una reazione impugnatoria processualmente rituale (si pensi alla necessità di notificare il ricorso ai controinteressati individuati nel provvedimento; di articolare le censure in base all’ordine di graduatoria nel quale si è collocato il ricorrente; di dedurre i vizi relativi al contenuto dello stesso provvedimento di aggiudicazione).1.12. Tali informazioni non possono ritenersi ricavabili in modo equivalente dagli atti endoprocedimentali che precedono l’aggiudicazione, in quanto il codice dei contratti attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante la competenza all’aggiudicazione della gara (art.32,comma 5) rientrando nelle attribuzioni della commissione giudicatrice (art.77) e/o del RUP (art.31) soltanto la redazione della graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti e, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione (art.33, comma 1) (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4442).
1.13. Nel caso di specie, la segnalata finalità conoscitiva non è stata assolta dalla nota [di comunicazione], essendosi questa limitata a dare notizia del nominativo del soggetto risultato aggiudicatario e di null’altro.
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