Sono state pubblicate sul sito dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali del MASE la delibera n. 1 e la delibera n. 2 del 6 marzo 2025, una che esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto già per almeno 3 anni consecutivi lo stesso ruolo; l’altra invece che aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo.
Vediamone i contenuti nei dettagli.
Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova normativa sull’esonero delle verifiche di idoneità di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, con la sostituzione dei commi 5 e 5-ter nella norma.
Nello specifico, si dispone che è esonerato il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
La domanda di dispensa dalle verifiche va presentata mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo può rilasciare il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, oppure il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.
Entrerà invece in vigore il 1° luglio 2025 la delibera del 6 marzo 2025, n. 2, che aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento:
Le Sezioni regionali dell’Albo effettueranno controlli a campione sulle dichiarazioni con cadenza almeno trimestrale, tramite estrazione casuale elaborata informaticamente.
In caso di irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, i soggetti interessati verranno invitati ad integrare o correggere le dichiarazioni entro un termine di 10 giorni. In caso di inadempimento la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
Se invece dovesse emergere un contenuto non veritiero nelle dichiarazioni o presunta falsità dei documenti, verrà emesso un provvedimento di decadenza e quelli eventualmente applicabili ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
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