L’ANAC con l’ Atto di Segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019 formula al Governo ed al Parlamento alcune proposte di modifica normativa, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dal comma 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. Dall’insieme delle disposizioni sopra descritte emerge un quadro normativo estremamente disomogeneo e in parte ambiguo che potrebbe incidere sull’efficacia della norma. L’art. 106 infatti, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione all’ANAC delle modifiche contrattuali, contempla diverse finalità: trasparenza, pubblicità e controllo, ma i diversificati adempimenti previsti in ragione delle diverse tipologie di modifica del contratto appaiono non del tutto adeguati e proporzionati allo scopo e possono dunque rappresentare un onere eccessivo e ingiustificato per le stazioni appaltanti.È possibile notare, poi, un disallineamento tra le puntuali disposizioni dell’art. 106 in merito alle modalità di comunicazione all’ANAC delle variazioni contrattuali e al regime sanzionatorio in caso di inadempimento, con quanto previsto, in generale, dall’art. 213 (commi 8, 9 e 13) sul funzionamento della banca dati sui contratti pubblici e sul ruolo dell’Autorità nell’attività di raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti, mentre, per altri aspetti, il richiamo dell’art. 106 al medesimo art. 213 per l’ipotesi di variante in corso d’opera illegittima fa sorgere dubbi interpretativi in ordine all’effettivo regime sanzionatorio da applicare.L’atto di segnalazione n. 4/2019 dell’ANAC muove, dunque, dall’intento di semplificazione e di razionalizzazione del suddetto quadro normativo, allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti assicurando, al contempo, l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a svolgere una efficace attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle varianti e degli strumenti di modifica del contratto in corso di esecuzione, in conformità al principio di economicità efficacia e trasparenza. Con l’atto di segnalazione vengono richieste le modifiche di seguito indicate.Prendendo in esame la prima delle criticità rilevate l’ANAC evidenzia che il comma 8 dell’art. 106 prevede un regime di trasparenza per le modifiche relative ai lavori, servizi e forniture supplementari e per le modifiche consentite entro determinati limiti quantitativi fissati dal comma 2, comprese quelle derivanti da errori progettuali, mediante la comunicazione e successiva pubblicazione sulla sezione del sito Amministrazione Trasparente dell’ANAC. Lo stesso regime di trasparenza, invece, non è previsto per le varianti in corso d’opera propriamente dette. L’ANAC propone di estendere il regime di trasparenza anche alle modifiche contrattuali di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ovvero alle varianti in corso d’opera propriamente dette;Strettamente connesso al tema della pubblicazione è quello della trasmissione all’Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali. Al riguardo, considerato che molte delle informazioni previste dall’art. 106 del Codice sono comunque già acquisite all’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 213, comma 9, considerato altresì che quest’ultimo attribuisce all’ANAC il compito di definire le modalità di funzionamento dell’Osservatorio dei contratti pubblici nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo, l’ANAC ritiene di interesse prioritario evitare sovrapposizioni di oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e omogenizzare il sistema di acquisizione dei dati informativi alla banca dati nazionale di contratti pubblici (BDNCP). A tale scopo, l’ANAC suggerisce di sostituire le puntuali indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche contrattuali contenute all’interno dell’art. 106 (comma 8 e comma 14) con l’espresso rinvio al citato art. 213, comma 9, ovvero con la precisazione che “l’Autorità, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell’art. 213, comma 9, le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle informazioni previste dal comma 8 e dal comma 14 del medesimo art.106”.L’art. 106 comma 8 del Codice dei contratti pubblici prevede, per il caso di mancata o tardiva comunicazione delle modificazioni del contratto di cui al comma 1, lettera b) (lavori, servizi e forniture supplementari) e al comma 2 (modificazioni contrattuali de minimis ed errori progettuali) l’irrogazione, da parte dell’ANAC, di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo, mentre, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e di trasmissione delle varianti, il comma 14 richiama la disciplina generale delle sanzioni amministrative per omesse comunicazioni all’Autorità di cui all’art. 213, comma 13, del Codice. A parere dell’Autorità il diversificato regime sanzionatorio previsto per le modificazioni del contratto diverse dalle varianti in corso d’opera non appare supportato da adeguate motivazioni. L’ANAC propone pertanto, di eliminare dall’art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione con il rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13, come previsto per il caso di omessa comunicazione delle varianti in corso d’opera.Il comma 14 (penultimo periodo) dell’art.106 del Codice dei contratti pubblici prevede che nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità di una variante in corsa d’opera esercita i poteri di cui all’art. 213. La suddetta norma, nel disciplinare, in generale, i poteri dell’Autorità in materia di contratti pubblici, contempla anche un potere sanzionatorio. Pertanto, al fine di chiarire che l’eventuale accertamento, da parte dell’Autorità, di una variante contrattuale illegittima non costituisce una ulteriore fattispecie sanzionatoria (in aggiunta all’ipotesi di ritardo od omissione della comunicazione della variante stessa), nell’atto di segnalazione è suggerito di integrare la suddetta disposizione dell’art. 106 con il richiamo ai poteri di cui all’art. 213, comma 3 (relativi all’attività di vigilanza), e all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter (in merito al potere di impugnazione degli atti e provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice).
L’articolo ANAC: Atto di segnalazione n. 4 su varianti con semplificazioni su comunicazioni e sanzioni sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento