ANAC, le norme sul pantouflage vanno riviste. I pubblici dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, non possono poi essere assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti. Diversamente si tratta di pantouflage, ossia della pratica delle “porte girevoli”, proibita dalla legge italiana con l’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/200.
La norma prevede appunto che, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici non possano essere assunti o svolgere incarichi per gli stessi privati, oggetto dei loro precedenti provvedimenti. Non solo: eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione sono nulli, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 per l’applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
Di pantouflage si è occupata ANAC con la delibera n.225/2022, procedendo con l’archiviazione di un caso riguardante l’ex presidente di un’autorità portuale. Nel provvedimento, l’Autorità ha sottolineato che la norma che regola l’applicazione delle sanzioni riguardanti casi di pantouflage è estremamente scarna, e ciò crea evidenti difficoltà applicative: “un pieno automatismo nell’applicazione di sanzioni amministrative, peraltro particolarmente afflittive quali quelle in esame, può essere in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, e con i principi informatori della disciplina regolante le sanzioni amministrative”.
Proprio per questo, in linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e di quello comunitario, le valutazioni circa la sussistenza dell’elemento psicologico debbano essere svolte anche con riferimento alla sanzione amministrativa interdittiva.
In particolare, nel caso in esame l’elemento psicologico in capo ai vari soggetti considerati concorrenti nella realizzazione della condotta è stato rilevante: i soggetti del procedimento, infatti, hanno dimostrato di non sapere, dato che erano parte di un gruppo internazionale molto ampio e articolato, composto da società diverse, operanti in ambiti diversi. Peraltro, nel caso specifico, non vi erano contatti dalla società in questione con la Pubblica Amministrazione italiana.
Secondo l’Autorità, le parti nel corso dell’istruttoria hanno dimostrato l’assenza dell’elemento psicologico necessario per poter comminare la sanzione di cui all’art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001. Tale circostanza trova altresì fondamento nei seguenti elementi:
Per tutte queste ragioni, ANAC ha disposto l’archiviazione del caso, auspicando a una riforma delle norme relative alla vigilanza sul pantouflage, a un’estensione della loro applicabilità negli enti di diritto privato in controllo pubblico e regolati da figure dirigenziali che abbiano partecipato all’adozione dei provvedimenti autorizzativi o negoziali e all’inserimento di gradualità nel periodo di interdizione.
Secondo l’Autorità, il rischio è che un’unica sanzione interdittiva porti a non rispettare il principio di proporzionalità che deve sempre connotare l’azione amministrativa, perché il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell’accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato.
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