ANAC: Modifiche al Regolamento sulle sanzioni pecuniarie ed interdittive

Arrivano alcune modifiche al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 164 del 27 febbraio 2019 recante “Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, ora disciplinato dall’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento”.In pratica co la nuova delibera vengono modificati gli articolo 6 e 7 del Regolamento originariamente pubblicato con Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e foriture 26 febbraio 2014 già modificato:

  • dalla Delibera ANAC 10 febbraio 2016, n. 115 recante “Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1 rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato Regolamento” con il quale ha modificato il Regolamento unico del 26/02/2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1 rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato Regolamento;
  • dalla Delibera ANAC 13 settembre 2017,n. 949 in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 213, comma 13 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 in cui è precisato, tra l’altro, che l’ANAC deve, con propri atti disciplinare i procedimenti sanzionatori di sua, ha deciso di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione.
  • Con la nuova delibera 27 febbraio 2019, n.164 l’ANAC, rilevato che, con decisione del 7 febbraio 2019, è stato deliberato di adottare misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni all’obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016, ha proceduto alla modifica degli articoli 7 e 8 del provevdimento nel senso che:
    • all’articolo 7 è stato aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: “Nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l’audizione è disposta d’ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell’unità responsabile del procedimento”;
    • all’articolo 8 è stato aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: “La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti”.

    L’originario allegato 1 rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010” è stato abrogarto dal Delibera ANAC 10 febbraio 2016, n. 115, che, contestualmente ha, anche, sostituito l’articolo 44 del provevdimento

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